IL DECRETO CRESCITA È LEGGE – LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI

 

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del c.d. Decreto Crescita (Legge 28 giugno 2019 n. 58). Riepiloghiamo le principali misure previste, con evidenza in carattere rosso delle modifiche introdotte con la versione definitiva.

PROROGA VERSAMENTI – Sono prorogati al 30/09/2019 i termini di versamento derivanti dalle dichiarazioni Redditi/Irap/Iva che cadono tra il 30/06/2019 ed il 30/09/2019, dei soggetti che esercitano attività per le quali sono elaborati gli ISA.

TERMINI DI INVIO DELLE DICHIARAZIONI – Vengono previsti i seguenti termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi:

soggetti IRPEF: entro il 30/11 (in luogo del 30/09) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

soggetti IRES: entro l’ultimo giorno dell’11° mese (in luogo del 9°) successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (30/11 se hanno l’esercizio “solare”).

SUPER-AMMORTAMENTI – È reintrodotto il super-ammortamento, con maggiorazione del 30%, per imprese e professionisti, per gli investimenti effettuati dall’1/04/2019 al 31/12/2019, o fino al 30/06/2020, a condizione che entro il 31/12/2019 sia stato accettato relativo ordine con pagamento di acconti in misura non inferiore al 20% del costo di acquisizione.

Gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo di 2,5 milioni di euro.

Esclusioni: si applicano le limitazioni già previste nell’ultima edizione dei superammortamenti: autovetture, ciclomotori e motocicli (spetta per mezzi diversi: autocarri, camion, ecc.); beni strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%; fabbricati e costruzioni.

DETASSAZIONE UTILI REINVESTITI (MINI-IRES) – L’agevolazione per gli utili non distribuiti di tutti gli imprenditori (inclusi soggetti Irpef) in contabilità ordinaria viene completamente riformulata, prevedendo:

– una semplificazione del meccanismo di calcolo (rileva il solo accantonamento dell’utile a riserva, senza alcuna verifica degli investimenti o incremento occupazionale)
– una riduzione progressiva dell’aliquota Ires da applicare su tali utili accantonati:

IMU 1

IMU – Per l’IMU sugli immobili strumentali, è disposto il seguente incremento della deducibilità dai redditi: 

IMU 2

DICHIARAZIONE IMU E TASI – I termini per la presentazione della dichiarazione IMU e TASI vengono differiti dal 30/06 al 31/12 dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

CEDOLARE SECCA – Abrogazione dell’obbligo della comunicazione della proroga della cedolare secca (e della relativa sanzione di € 100, ridotta a € 50 in caso di presentazione della comunicazione entro 30 gg).

IMMOBILI IN COMODATO – Sono eliminati gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di 1° grado, nonché delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato.

CANONI LOCAZIONE NON PERCEPITI – Per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1/01/2020, il contribuente potrà non tassare i canoni di locazione non incassati, senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provando la mancata corresponsione tramite l’ingiunzione di pagamento o la sola intimazione di sfratto per morosità.

VERSAMENTO UNITARIO – Esteso dal 2020 l’utilizzo del Mod. F24 al versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche.
Il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è effettuato dai sostituti d’imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.

NUOVI ADEMPIMENTI – L’Agenzia è impegnata nel garantire la diffusione degli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti. A tal fine la relativa documentazione va messa a disposizione del contribuente almeno 60 giorni prima del termine per l’adempimento.

REGIME FORFETARIO – La legge di conversione conferma che i contribuenti forfettari sono obbligati ad operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente o assimilato (rimangono esonerati dall’operare le altre ritenute).

TASI PER GLI IMMOBILI MERCE – Esenzione TASI, dal 1/01/2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fino a quando permane tale destinazione e non siano locati.

DETRAZIONI PER RISPARMIO ENERGETICO – In presenza di spese di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, il contribuente, in luogo dell’utilizzo della detrazione (nonchè della “cessione del credito”) potrà accordarsi col fornitore per ricevere un “contributo” sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

Il fornitore recupera il contributo in modo del tutto analogo a quanto attualmente previsto in caso di cessione del credito (fruisce di un credito d’imposta di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annue di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità).

I fornitori che hanno effettuato i 2 tipi di intervento possono a loro volta cedere il credito d’imposta ai propri fornitori. Rimane esclusa la cessione a banche e intermediari finanziari.

INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI NON INQUINANTI – Viene modificata la disciplina, introdotta dalla legge di bilancio 2019, degli incentivi per l’acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti.

La nuova disciplina estende l’incentivo all’acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie a prescindere dalla potenza, mentre rimane invariata la misura del contributo pari al 30% e che può arrivare ad un massimo di € 3.000.

Inoltre, viene previsto che per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria.

DICHIARAZIONI D’INTENTO – L’intenzione di effettuare acquisti/importazioni senza Iva deve risultare da apposita dichiarazione, trasmessa in via telematica, i cui estremi devono essere indicati nelle fatture emesse o dall’importatore nella dichiarazione doganale.

Inoltre, viene soppresso l’obbligo di numerare ed annotare in apposito registro la dichiarazione di intento emessa e ricevuta, e che la medesima venga redatta in duplice esemplare.

Modificato anche il regime sanzionatorio, prevedendo una sanzione variabile dal 100 al 200% dell’imposta (in luogo dell’importo fisso da € 250 a € 2.000) comminata al cedente/prestatore che effettua cessioni/prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia della dichiarazione.

CONTABILITÀ MECCANIZZATA – L’obbligo di stampa cartacea prevista per i registri IVA solo all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, viene esteso a tutti i registri contabili, aggiornati con sistemi elettronici in qualsiasi supporto.

VENDITA DI ALCOLICI – Reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini (l’adempimento che era stato eliminato dalla L. 124/2017).

LOCAZIONI BREVI – Viene previsto quanto segue:
• gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono responsabili in solido per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve;

• istituzione di una banca dati delle strutture ricettive e immobili destinati alle locazioni brevi, identificate con un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, consentendone l’accesso all’Agenzia;

• tale codice viene pubblicato, dai titolari di strutture ricettive, intermediari e soggetti che gestiscono portali telematici, nelle comunicazioni relative all’offerta/promozione, pena la sanzione pecuniaria da € 500 a € 5.000.

CONTRASTO ALL’EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI – Gli enti locali possono subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali/produttive.

RIAPERTURA TERMINI ROTTAMAZIONE – Salvo che per i ruoli già inclusi nel modello per la Rottamazione-ter originaria, è disposta la riapertura al 31/07/2019 dei termini per aderire:
– alla rottamazione-ter, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1/01/2000 e il 31/12/2017;
– al saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1/01/2000 al 31/12/2017.
La dichiarazione di adesione deve essere presentata (o integrata) entro il predetto termine del 31/07/2019.

IMU SOCIETÀ AGRICOLE – Si equiparano le società agricole agli IAP e ai coltivatori diretti al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell’IMU.

CONTRATTI A CANONE CONCORDATO – Viene stabilito che, in mancanza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto, da inviarsi almeno 6 mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per ulteriori 2 anni.

PROMOZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE – Vengono previste delle agevolazioni, per la durata di 4 anni, per i soggetti esercenti attività in specifici settori economici che procedano all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi, siti nel territorio dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1/01/2020.

L’agevolazione, circoscritta ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, consiste nell’erogazione di contributi la cui misura è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100% dell’importo.

Adeguamento statutario Enti Terzo Settore – La disposizione prevede la proroga, al 30/06/2020, del termine per l’adeguamento statutario degli ETS (il termine era stabilito al 3/08/2019) e delle imprese sociali (il termine vigente è quello del 20/01/2019).

 

Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it

 

 

freccia  Torna all’elenco news

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui