Si ribadisce l’obbligo di indicazione del lotto di appartenenza del prodotto preimballato e dell’etichettatura nutrizionale, ove prevista.
Viene, poi, disciplinata la data di scadenza del “latte fresco pastorizzato” e del “latte fresco pastorizzato di alta qualità” che è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. Il termine “fresco” nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano, è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico.
Per il latte microfiltrato, il latte pastorizzato ad alta temperatura e il latte a lunga conservazione UHT non vi sono indicazioni normative concernenti la durabilità.
La determinazione della durata del prodotto è rimandata alla responsabilità del produttore.
Per il latte crudo rimane in vigore l’obbligo di indicazione della data di scadenza la cui durata non deve essere superiore ai 3 giorni.
La circolare chiarisce inoltre le normative di riferimento vigenti per l’etichettatura di alimenti quali birra, burro, camomilla, cereali, sfarinati, pane e paste alimentari, formaggi freschi e pasta filata, margarine vegetali, miele, oli di oliva e di semi, pomodori pelati e concentrati di pomodoro, riso.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it