Nell’ambito delle misure di sostegno alle imprese causa emergenza epidemiologica da Coronavirus, a seguito dell’emanazione del circolare INPS n. 133 del 24 novembre u.s., che ha descritto e reso applicativa la norma che era già stata inserita nel cd. Decreto Agosto, segnaliamo le caratteristiche per poter accedere all’esonero contributivo da parte delle aziende che hanno attivato nuove assunzioni (oppure che hanno proceduto a trasformazioni di precedenti rapporti a termine) a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, anche part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Specificatamente al settore turistico, l’esonero è applicabile anche per le aziende che abbiano attivato rapporti a tempo determinato/stagionali sempre nel periodo compreso tra il 15/08/2020 ed il 31/12/2020.
Vediamo, di seguito, le nuove misure nel dettaglio:
• ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO PER LA GENERALITA’ DELLE AZIENDE
• ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO O STAGIONALI NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI
• CONDIZIONI PER FRUIRE DEGLI ESONERI / NOTE FINALI
ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO PER LA GENERALITA’ DELLE AZIENDE
A chi spetta
• Datori di lavoro privati (anche non imprenditori), con esclusione del settore agricolo e domestico.
Fonti normative
• Art. 6 D.L. 104/2020 convertito con Legge n.126/2020; circolare INPS n. 133 del 24/11/2020.
Requisiti
• Devono essere effettuate assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 15/08/2020 ed il 31/12/2020.
Rapporti di lavoro incentivati oggetto dell’esonero
L’esonero è applicabile ai seguenti rapporti di lavoro instauratisi dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020:
• nuove assunzioni a tempo indeterminato;
• trasformazioni di precedenti rapporti a termine;
• rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142;
• assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Esclusioni
• Contratti di apprendistato;
• Contratti di lavoro domestico;
• Contratti di lavoro agricolo;
• Contratti con lavoratori che nei 6 mesi precedenti l’assunzione erano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la medesima azienda.
Entità
• Esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 6 mesi nei limiti di Euro 8.060,00 su base annua da riproporzionare mensilmente ed in base all’orario di lavoro (per 6 mesi l’importo massimo dell’esonero sarà pertanto di Euro 4.030,00 per i contratti a tempo pieno). Dall’esonero contributivo sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.
• La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
• Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).
• L’importo dell’esonero non rientra nel regime del de-minimis.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO O STAGIONALI NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI
A chi spetta
• Datori di lavoro privati (anche non imprenditori) del turismo e degli stabilimenti termali.
Fonti normative
• Art. 7 D.L. 104/2020 convertito con Legge n.126/2020; circolare INPS n. 133 del 24/11/2020.
Rapporti di lavoro incentivati
• Devono essere effettuate assunzioni a tempo determinato oppure assunzioni con contratto stagionale nel periodo compreso tra il 15/08/2020 ed il 31/12/2020.
Entità
Esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 3 mesi nei limiti di Euro 8.060,00 su base annua da proporzionare mensilmente ed in base all’orario di lavoro (per 3 mesi l’importo massimo dell’esonero sarà pertanto di Euro 2.015,00 per i contratti a tempo pieno). Dall’esonero contributivo sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.
• La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
• Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Pertanto, qualora un rapporto di lavoro sia instaurato in regime di part time al 50%, l’ammontare massimo dell’esonero fruibile per ogni singola mensilità sarà pari a 335,83 euro (€ 671,66/2).
• L’importo dell’esonero rientra nel regime del de-minimis.
CONDIZIONI PER FRUIRE DEGLI ESONERI DI CUI SOPRA
• Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC REGOLARE);
• Rispetto dei contratti e accordi collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
• L’assunzione non deve violare il diritto di precedenza;
• L’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
• Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salva l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da COVID- 19.
Note finali
– Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%, ove dovuto, prevista per i contratti a tempo determinato.
– L’Inps effettuerà i controlli di pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’esonero in trattazione.
– Si precisa che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.