EMERGENZA COVID-19 – DECRETO “RISTORI QUATER”: NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

 

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D. L. n. 157 del 30 novembre 2020 (c.d. “Decreto Ristori Quater”), riportiamo di seguito le principali novità in materia di lavoro e gestione del personale.

INDENNITÀ A FAVORE DI DETERMINATE CATEGORIE DI LAVORATORI
In linea di continuità con la produzione normativa d’urgenza finora promulgata anche il provvedimento in commento ha confermato un’ulteriore indennità onnicomprensiva pari a euro 1.000,00 in favore di tutte le categorie di lavoratori beneficiari della medesima prestazione sulla base del D.L. n.137/2020.

Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
La norma prevede il riconoscimento di un’indennità onnicompresiva di 1000,00 euro:

• ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori,
• che abbiamo cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2019 e il 30 novembre 2020,
• a condizione che alla data del 30 novembre 2020 non siano titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente e di NASpi,
• che abbiano svolto almeno 30 giornate con la predetta qualifica tra il 01 gennaio 2019 e il 30 novembre 2020.

L’indennità spetta anche ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore turismo e degli stabilimenti termali, alle medesime condizioni di cui sopra.

Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali
La medesima indennità (1.000,00 euro) è altresì riconosciuta ai seguenti lavoratori che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro:

• dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali,
• che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

Lavoratori intermittenti
È riconosciuta la medesima indennità di 1.000,00 euro anche in favore degli intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2019 e il 30 novembre 2020.

Lavoratori dipendenti a termine nel settore del turismo e degli stabilimenti termali
L’indennità onnicomprensiva di 1.000,00 euro spetta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali che, cumulativamente:

• nel periodo tra il 01 gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, siano titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate,
• nel 2018 siano titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva di almeno 30 giornate,
• alla data del 30 novembre 2020 non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato.

Lavoratori dello spettacolo
L’indennità onnicomprensiva di 1.000,00 euro spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

• che possano far valere almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo tra il 01 gennaio 2019 e il 30 novembre 2020,
• da cui derivi un reddito non superiore a 50.000,00 euro,
• che alla data del 30 novembre 2020 non siano titolari di pensione e di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.

La medesima prestazione è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possano far valere almeno 7 contributi giornalieri versati tra il 01 gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 da cui derivi un reddito non superiore a 35.000,00 euro.

NB
È stato confermato che le suddette indennità non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito.

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 15/12/2020
Per accedere alle indennità sopra descritte, occorre presentare domanda per via telematica all’INPS. Il termine di inoltro della domanda è stato attualmente fissato nella data del 15 dicembre 2020. Si è in attesa delle istruzioni operative da parte dell’Istituto previdenziale per le modalità di fruizione delle indennità in commento.

 

MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Il Decreto Legge n. 157 del 30 novembre 2020 (c.d. Decreto “Ristori quater”) prevede espressamente, all’articolo 13, che i trattamenti di integrazione salariale relativi alle settimane previste dal DL n. 104/2020 (c.d. Decreto “Agosto”) sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 149/2020 – c.d. Decreto “Ristori bis”).
Prima di questa fondamentale modifica, i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto “Agosto” (9 + 9 settimane), da collocarsi nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, potevano essere richiesti esclusivamente per i lavoratori in forza al 13 luglio 2020. Al contempo, i trattamenti previsti dal DL n. 137/2020 (c.d. Decreto “Ristori”), 6 settimane da collocarsi nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, sono estesi ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020. Tale situazione avrebbe comportato, di fatto, l’impossibilità, per le imprese che devono chiedere le settimane di integrazione salariale del Decreto Agosto, di includere i lavoratori assunti successivamente alla data del 13 luglio 2020.
Ora, il DL n. 157/2020 interviene prevedendo che i trattamenti di integrazione salariale relativi alle settimane previste dal Decreto Agosto, da collocarsi entro il 31 dicembre 2020, siano estesi ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, dunque, anche a coloro i quali siano stati assunti successivamente al 13 luglio 2020.

 

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