Nell’ambito delle misure di sostegno e rilancio delle attività economiche in ragione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, a seguito dell’emanazione del messaggio INPS n. 4254 del 13 novembre u.s., segnaliamo le caratteristiche per poter accedere all’esonero contributivo da parte delle aziende che non utilizzano cassa integrazione (CIG, CIGD, FIS e FSBA) nel periodo compreso tra il 13/07/2020 ed il 31/12/2020.
Di seguito l’esonero in sintesi
A chi spetta
• Datori di lavoro del settore privato (anche non imprenditori) con esclusione del settore agricolo;
Fonti normative
• Art. 3 D.L. 104/2020 e s.m.i., circolare INPS n. 105 del 18/09/2020, messaggio INPS n. 4254 del 13/11/2020.
Condizioni per fruire dell’esonero contributivo
• Aver fruito in entrambe i mesi di maggio e giugno di interventi di integrazione salariale “COVID 19”;
• Non richiedere trattamenti di integrazione salariale, ai sensi del D.L. 104/2020, nel periodo compreso tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020. L’eccezione alla regola generale riguarda i casi in cui i trattamenti di integrazione salariale fruiti dopo il 13 luglio 2020 siano stati comunque richiesti prima del 15 agosto 2020;
• Regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC REGOLARE);
• Rispetto dei contratti e accordi collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
• Rispetto del divieto di licenziamento collettivo e/o individuale per giustificato motivo oggettivo.
Entità
• esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di ammortizzatori sociali “COVID” (CIG, CIGD, FIS, FSBA) usufruite nei mesi di maggio e giugno 2020.
Esempio
Si supponga
• Ore di cassa integrazione “COVID” fruite nel mese di maggio 2020 = 300 corrispondente ad un monte salari pari ad Euro 3.600,00
• Ore di cassa integrazione “COVID” fruite nel mese di giugno 2020 = 150 corrispondente ad un monte salari pari ad Euro 1.800,00
• Aliquota INPS a carico del datore di lavoro = 28,72%
Entità dello sgravio = [(3.600,00 + 1.800,00) x 28,72%] x 2 = 3.101,76
• L’esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione dovuta, per le medesime matricole INPS per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale. L’esonero potrà essere fruito a compensazione dei contributi dovuti per n. 4 mesi e comunque entro il 31 dicembre 2020. Per i mesi di precedenti l’esonero potrà essere recuperato tramite apposita procedura;
• Non è oggetto di esonero la contribuzione dovuta all’INAIL;
• L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione dovuta.
• L’importo dell’esonero rientra nel regime del de-minimis.
Precisiamo che, relativamente all’ulteriore sgravio previsto dal Decreto Ristori (art. 12 commi 14 – 16 D.L. 137/2020 e s.m.i.) per i datori di lavoro che non intendono fruire delle “ulteriori 6 settimane di ammortizzatori sociali da utilizzare entro il 31/01/2021” e che hanno utilizzato ammortizzatori sociali nello scorso mese di giugno, si attendono le circolari applicative.
A disposizione per eventuali chiarimenti tel. 0173/226687 – segreteria.paghe@acaweb.it