Fino al 29/05/2008, in occasione di festività o ricorrenze, il datore di lavoro poteva concedere alla generalità o a categorie di dipendenti erogazioni liberali in denaro (non soggette né a tassazione né a contribuzione) per un ammontare massimo annuo di Euro 258,23. Ad oggi, non essendo più previsto il beneficio per le erogazioni liberali in denaro, al datore di lavoro rimane esclusivamente lo strumento del fringe benefit (erogazione in natura). Pertanto se il datore di lavoro decidesse di concedere beni e/o servizi o buoni rappresentativi degli stessi [Circ. Agenzia delle Entrate n. 59 del 22/10/2008] il cui valore non superi, nel periodo d’imposta ed unitamente ad altri fringe benefit, l’importo di Euro 258,23 si può applicare l’esenzione impositiva (sia fiscale che contributiva).
L’esclusione dal reddito di lavoro dipendente opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che la stessa sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti.
Precisiamo che qualora il valore di detti beni e servizi sia superiore ad Euro 258,23 lo stesso concorre per intero alla formazione dalla base imponibile.
BUONI PASTO (art. 51 comma 2 lett. c DPR 917/86): non concorrono a formare la base impositiva (contributiva e fiscale) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o fino all’importo complessivo giornaliero di Euro 5,29 per i buoni pasto elargiti in forma cartacea e fino ad Euro 7,00 per i buoni pasto elettronici (art. 1 comma 16 Legge 190/2014).