Enasarco: nuovi massimali e minimali 2026 per gli agenti

L’Istituto ENASARCO – Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio, con un comunicato del 5 febbraio 2026, ha diffuso i nuovi importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali valevoli a decorrere dal 1° gennaio 2026:

  • per gli agenti plurimandatari, il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a Euro 30.478 (a cui corrisponde un contributo massimo di 5.181,26 Euro); il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 515,00 Euro (128,75 Euro a trimestre);
  • per gli agenti monomandatari, il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 45.717 Euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 7.771,89 Euro); il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 1.026 Euro (256,50 Euro a trimestre).

Gli importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione, da parte dell’Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Anche per quest’anno l’aliquota contributiva a carico degli agenti operanti sotto forma di ditte individuali o società di persone è confermata al 17%.

Il contributo è equamente ripartito tra le due parti del rapporto:

  • 8.5% a carico della mandante;
  • 8.5% a carico dell’agente di commercio.

Per le società di capitali rimane invariata l’aliquota contributiva a carico degli agenti operanti è confermata al 4% (3% mandante, 1% a carico agente).

Si ricorda che i versamenti previdenziali prevedono una soglia minima e un tetto massimo annui, chiamati rispettivamente minimale contributivo e massimale provvigionale: il minimale è dovuto se l’agente, nel corso dell’anno, ha maturato delle provvigioni. Se il rapporto di agenzia è del tutto improduttivo, nell’anno solare, il minimale non è dovuto. Il minimale è annuo, ma è frazionabile trimestralmente in ragione della effettiva durata del rapporto. La mandante deve versare tante quote trimestrali quanti sono i trimestri di effettiva attività dell’agente, a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico di agenzia e fino alla data di cessazione.

Una volta raggiunto il massimale (non frazionabile), non è più possibile fare versamenti previdenziali in favore dell’agente.

 

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