Nell’ambito delle misure di sostegno e rilancio delle attività economiche in ragione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, segnaliamo i provvedimenti a beneficio delle imprese e delle filiere del settore agricolo:
ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
Di seguito l’esonero in sintesi
Entità
• esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità relative a novembre 2020 e dicembre 2020 (F24 DEL 16/12 E 16/01).
NB: L’esonero è da considerare nell’ambito del regime di aiuti di Stato a sostegno dell’economia (de-minimis) nell’attuale emergenza del COVID-19.
Fonti normative
• Art. 16 D.L. 137/2020, art. 21 D.L. 149/2020, messaggio INPS 4272 del 13/11/2020
A chi spetta
• Filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, di cui ai seguenti codici Ateco:
Si invitano le aziende a verificare la reale corrispondenza dell’attività svolta con il codice ATECO e di comunicarlo alla scrivente per l’effettuazione della pratica.
ABROGAZIONE ART. 7 D.L. 137/2020 (RISTORI) RELATIVO ALLA PREVISIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL SETTORE AGRICOLO
È bene precisare che il c.d. decreto “Ristori bis”, ha abrogato l’articolo 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (“Ristori”) il quale riconosceva nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”.
ESONERO CONTRIBUTIVO – DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2020 – PER I SETTORI AGRICOLI, PESCA E ACQUACOLTURA – PUBBLICATO IL DECRETO INTERMINISTERIALE
Di seguito l’esonero in sintesi
Entità
Esonero nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro
• fermo restando l’aliquota delle prestazioni pensionistiche
• al netto al netto di altre agevolazioni o riduzione delle aliquote di finanziamento della previdenza ed assistenza obbligatoria
per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 giugno 2020.
Restano dovuti
• i contributi a carico dei lavoratori;
• i premi INAIL.
Fonti normative
• Art. 22 D.L. 34/2020 (c.d. Decreto “Rilancio”), Legge 77/2020, messaggio INPS n. 3341 del 15/09/2020, Decreto Interministeriale del 15/09/2020 pubblicato sulla G.U. del 20/10/2020, messaggio INPS n. 4353 del 19/11/2020;
• si rimane in attesa della circolare applicativa INPS.
Come accedere al contributo
Dopo l’emanazione della circolare applicativa, i datori di lavoro dovranno presentare la domanda di esonero all’INPS.
In caso di esito favorevole dell’istanza, i contributi già versati e riferiti al periodo 01 gennaio – 30 giugno 2020 potranno essere compensati con i contributi dovuti in futuro dal datore di lavoro. Non sarà pertanto possibile presentare istanza di rimborso in alternativa alla compensazione.
A chi spetta
Il Decreto Interministeriale del 15 settembre 2020 stabilisce che possono beneficiare dell’esonero contributivo le imprese che svolgono le attività individuate dai seguenti codici ATECO:
In attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’Inps, si invitano le aziende a verificare la reale corrispondenza dell’attività svolta con il codice ATECO e di comunicarlo alla scrivente per l’effettuazione della pratica.