L’impatto del COVID19 impone la gestione, oltre all’emergenza sanitaria, anche delle questioni economiche conseguenti allo stop forzato che si sta verificando.
Un primo provvedimento, il DL 9/2020 – con valenza rivolta a tutto il territorio nazionale – è entrato in vigore nei giorni scorsi, con la previsione di sospensioni e proroghe dei termini, anche a favore del settore che per primo ha subito un impatto devastante: il turismo.
NUOVI TERMINI PER CERTIFICAZIONI UNICHE E 730
Sono previsti:
– lo slittamento al 31/03/2020 dei termini sia per la trasmissione telematica dei mod. CU (modello ordinario) che per la consegna al lavoratore (modello sintetico);
– lo slittamento dal 28/02 al 31/03/2020 dei dati delle spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni (dagli interessi passivi dei mutui alle rette di università e asili nido, dai premi assicurativi alle spese di ristrutturazioni sia su singole unità abitative sia condominiali);
– di conseguenza, è prorogato anche il termine per la messa a disposizione dei contribuenti del 730 precompilato, che passa al 05/05/2020;
– il termine di trasmissione del 730/2020 viene fissato al 30/09/2020 (in luogo del 23/07); tale novità era già stata prevista con decorrenza dall’anno 2021, viene di fatto anticipata di un anno.
SOSPENSIONI PER SOGGETTI DELLA “ZONA ROSSA”
Con il precedente DM 24/02/2020, è stata disposta:
– la sospensione degli adempimenti e dei pagamenti dei tributi scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, che avranno quindi scadenza al 30 aprile 2020;
– solo a favore dei soggetti aventi sede o domicilio nella “zona rossa”, quindi negli 11 comuni precedentemente individuati in:
Lombardia: Bertonico (LO) – Casalpusterlengo (LO) – Castelgerundo (LO) – Castiglione D’Adda (LO) – Codogno (LO) -Fombio (LO) – Maleo (LO) – San Fiorano (LO) – Somaglia (LO) – Terranova dei Passerini (LO) – Veneto: Vo’ Euganeo (PD).
Con il DL 9/2020 vengono ulteriormente sospesi i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 30/04/2020 relativamente a:
• cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
• avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi
atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
• atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali;
• “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”.
Tali versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31/05/2020.
– Si prevede inoltre l’estensione della sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni della zona rossa
– nonchè alle aziende o ai clienti di tali soggetti, che pur se residenti al di fuori dei territori interessati si avvalgono di intermediari che sono ubicati nei comuni della zona rossa.
PROROGHE A FAVORE DEL COMPARTO TURISTICO ALBERGHIERO
L’articolo 8 del Decreto dispone una serie di proroghe a favore degli operatori del comparto turistico – alberghiero:
• per Imprese turistico-ricettive – Agenzie di viaggio e turismo – Tour operator;
• aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
• sospensione dei versamenti scadenti fino al 30 aprile 2020, relativi a:
– ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del D.P.R. 600/1973
contributi previdenziali e assistenziali;
– premi per l’assicurazione obbligatoria
• sospensione degli adempimenti relativi alle medesime casistiche che comportano la sospensione dei versamenti
• i versamenti e gli adempimenti oggetto di sospensione dovranno essere adempiuti entro il 31 maggio 2020, in rata unica, senza corresponsione di sanzioni o interessi.
RIMBORSI SU VIAGGI E PACCHETTI TURISTICI
Segnaliamo le specifiche disposizioni previste, all’articolo 28 del DL 9/2020, in merito al rimborso a favore dei clienti per titoli di viaggio e pacchetti turistici non usufruiti, che specularmente è di interesse per i tour operator, le agenzia di viaggio ed i vettori di trasporti, costretti in questi giorni a confrontarsi con un flusso consistente di disdette.
Viene stabilito che costituisce sopravvenuta impossibilità della prestazione, e quindi titolo per la richiesta di rimborso, l’essere stati assoggettati a misure di quarantena o di divieto di allontanamento o sorveglianza attiva. Costituisce inoltre impedimento l’aver programmato viaggi o soggiorni nella “zona rossa”, l’aver programmato un viaggio in ragione di un evento annullato a seguito delle misure di contenimento disposte, nonché l’aver acquistato un titolo di viaggio verso un paese estero che disponga il divieto di ingresso agli italiani.
In queste fattispecie, previa presentazione della documentazione comprovante, il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione, deve procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione; la disposizione si applica anche nel caso in cui il titolo di viaggio sia stato acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggio. È possibile inoltre recedere dall’acquisto di un pacchetto di viaggio da un tour operator, che può procedere al rimborso o rilasciare un voucher da utilizzarsi entro un anno.
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