Con il decreto legge 18 maggio n. 65 (in allegato) il Governo definisce il calendario delle riaperture delle attività in “zona gialla” – in qualche caso anticipando i termini precedentemente indicati – nel rispetto dei protocolli e delle linee guida (in allegato) aggiornate il 28 aprile scorso dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome.
Di seguito, le nuove disposizioni.
SPOSTAMENTI E COPRIFUOCO
– Dal 19 maggio il divieto agli spostamenti (coprifuoco, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità o salute) sarà operativo dalle 23.00 alle 5.00.
– A partire dal 7 giugno, il divieto sarà valido dalle ore 24.00 alle 5.00.
– Dal 21 giugno il divieto agli spostamenti sarà completamente abolito.
– Nelle “zone bianche” non si applicano limiti orari agli spostamenti.
NEGOZI
– Dal 22 maggio, tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi.
BAR E RISTORANTI
– Dal 1° giugno le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, saranno consentite anche al chiuso. Sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti. Saranno consentiti al chiuso sia il pranzo sia la cena.
– Sempre dal 1° giugno sarà possibile, quindi, la consumazione al bancone.
– Si ricorda che dall’11 maggio scorso è consentito l’asporto oltre le 18.00 anche per i bar con codice Ateco 56.3.
CERIMONIE, RICEVIMENTI E CONVEGNI
– Dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti conseguenti a cerimonie civili o religiose, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di “certificazione verde” (v. paragrafo specifico).
– Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.
– Dal 15 giugno si possono tenere in presenza le fiere.
– Dal 1° luglio sono consentiti i convegni e i congressi.
PISCINE E PALESTRE
– Dal 15 maggio sono aperte al pubblico le piscine all’aperto e gli stabilimenti balneari.
– Dal 24 maggio potranno riaprire le palestre, in conformità ai protocolli e le linee guida, con rispetto della distanza interpersonale di 2 metri e a condizione che i locali abbiano adeguati sistemi di ricambio d’aria, senza ricircolo.
– Dal 1° luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere.
CORSI DI FORMAZIONE
– Dal 1° luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza.
MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA
– In zona gialla, l’apertura dei musei e dei luoghi della cultura è assicurato a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentata e tale da evitare assembramenti, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
– Alle medesime condizioni sono aperte al pubblico le mostre.
– Per i luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
SALE GIOCHI
– Dal 1° luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò potranno riaprire al pubblico, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
EVENTI SPORTIVI
– Dal 1° giugno all’aperto e dal 1° luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo quelli di interesse nazionale), esclusivamente con posti a sedere preassegnati, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
– La capienza massima non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, con un massimo di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso.
– Quando non è possibile assicurare il rispetto di queste condizioni, gli eventi e le competizioni si svolgono senza pubblico.
IMPIANTI DI RISALITA
– Dal 22 maggio sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna.
PARCHI TEMATICI
– Dal 15 giugno potranno riaprire al pubblico i parchi tematici e di divertimento.
CENTRI CULTURALI SOCIALI E RICREATIVI
– Dal 1° luglio saranno di nuovo possibili tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
CERTIFICAZIONI VERDI
– Ricordiamo che, ai sensi del Decreto n. 52 del 22 aprile 2021, per certificazioni verdi COVID-19 si intendono le certificazioni comprovanti:
- – lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2
- – guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2
- – l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
La certificazione verde COVID-19 a seguito di vaccinazione, viene rilasciata contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal 15mo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
Con la seconda dose, la certificazione verde ha validità 9 mesi dalla data di completamento del ciclo vaccinale.
È rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione.
La certificazione verde COVID-19 a seguito di avvenuta guarigione, ha validità di sei mesi.
La certificazione verde COVID-19 a seguito di test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo ha validità di 48 ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
ZONE COLORATE
Per quanto riguarda le zone, il nuovo Decreto introduce modifiche in merito ai parametri di ingresso nelle “zone colorate”. Assumano principale rilievo:
– l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva
– il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.
Allegati:
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