È partita la riforma del lavoro sportivo

Per trattare sulla riforma del settore sportivo, soprattutto per ciò che concerne il “lavoratore sportivo” si deve partire dalle novità contenute nel decreto legislativo 36/2021 che, dopo numerosi interventi e rinvii, è finalmente operativo dal 1° luglio scorso. Ma è del tutto operativa? La risposta è affermativa con riserva: dovranno essere emanati dei decreti (ancora) correttivi. Tra le novità della riforma, per quanto concerne l’ambito del “lavoro”, spiccano i nuovi limiti previdenziali e fiscali per i lavoratori sportivi, le nuove regole per i CO.CO.CO., gli obblighi di comunicazione di tali rapporti, nonché l’innovativa regolamentazione dei c.d. volontari (soggetti che svolgono a titolo gratuito e spontaneo attività per le Asd/Ssd).

Di seguito i punti salienti per meglio delineare i caratteri della riforma.

 

Trattamento contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi

Dal 1° luglio 2023 per i compensi sportivi nell’area del dilettantismo trovano applicazione le nuove soglie di esenzione:

  • fino a 5.000 euro annui: esenzione ai fini Irpef e Inps;
  • da 5.001 a 15.000 euro annui: si versano solo i contributi Inps;
  • oltre 15.000 euro annui: per la parte eccedente, si pagano sia i contributi Inps che Irpef, con le aliquote ordinarie e relative addizionali.

 

CO.CO.CO. nello sport dilettantistico

Dal 1° luglio 2023, le prestazioni degli sportivi in qualità di CO.CO.CO. non devono superano le 18 ore settimanali. Il decreto correttivo potrebbe portare tale soglia a 24. Nelle 18 (o 24) ore non sono incluse le partecipazioni a manifestazioni o gare sportive.

 

Obblighi di comunicazione del rapporto di lavoro sportivo

Dal 1° luglio 2023 entra in vigore l’obbligo per Asd e Ssd di comunicare i rapporti di lavoro sportivo tramite il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (RNASD). Stando alla formulazione attuale non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi fino a 5mila euro (non imponibili ai fini fiscali e previdenziali). Mancando le specifiche tecniche per tale adempimento, si attendono i necessari chiarimenti in sede di correttivo.

 

Volontari sportivi

Dal 1° luglio 2023, si qualificano volontari coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Per tali soggetti dunque non è previsto alcun corrispettivo/indennità per la prestazione svolta, salvo il rimborso delle sole spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza. Inoltre le attività di volontariato sportivo sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, o comunque retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva; è prevista per loro, l’assicurazione RC che le Asd/Ssd devono attivare (verso i terzi). Lo schema del correttivo prevederebbe la possibilità di corrispondere rimborsi forfettari autocertificati per un importo massimo di 150 euro mensili.

 

Tassazione premi sportivi

Dal 1° luglio 2023, per i premi sportivi versati a tesserati, in qualità di atleti e tecnici, si applicherà una ritenuta a titolo d’imposta del 20%. Quanto ricevuto come premio non si cumula più con gli altri redditi, come previsto ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir (abrogato dal 1° luglio 2023).

 

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