Per trattare sulla riforma del settore sportivo, soprattutto per ciò che concerne il “lavoratore sportivo” si deve partire dalle novità contenute nel decreto legislativo 36/2021 che, dopo numerosi interventi e rinvii, è finalmente operativo dal 1° luglio scorso. Ma è del tutto operativa? La risposta è affermativa con riserva: dovranno essere emanati dei decreti (ancora) correttivi. Tra le novità della riforma, per quanto concerne l’ambito del “lavoro”, spiccano i nuovi limiti previdenziali e fiscali per i lavoratori sportivi, le nuove regole per i CO.CO.CO., gli obblighi di comunicazione di tali rapporti, nonché l’innovativa regolamentazione dei c.d. volontari (soggetti che svolgono a titolo gratuito e spontaneo attività per le Asd/Ssd).
Di seguito i punti salienti per meglio delineare i caratteri della riforma.
Trattamento contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi
Dal 1° luglio 2023 per i compensi sportivi nell’area del dilettantismo trovano applicazione le nuove soglie di esenzione:
- fino a 5.000 euro annui: esenzione ai fini Irpef e Inps;
- da 5.001 a 15.000 euro annui: si versano solo i contributi Inps;
- oltre 15.000 euro annui: per la parte eccedente, si pagano sia i contributi Inps che Irpef, con le aliquote ordinarie e relative addizionali.
CO.CO.CO. nello sport dilettantistico
Dal 1° luglio 2023, le prestazioni degli sportivi in qualità di CO.CO.CO. non devono superano le 18 ore settimanali. Il decreto correttivo potrebbe portare tale soglia a 24. Nelle 18 (o 24) ore non sono incluse le partecipazioni a manifestazioni o gare sportive.
Obblighi di comunicazione del rapporto di lavoro sportivo
Dal 1° luglio 2023 entra in vigore l’obbligo per Asd e Ssd di comunicare i rapporti di lavoro sportivo tramite il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (RNASD). Stando alla formulazione attuale non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi fino a 5mila euro (non imponibili ai fini fiscali e previdenziali). Mancando le specifiche tecniche per tale adempimento, si attendono i necessari chiarimenti in sede di correttivo.
Volontari sportivi
Dal 1° luglio 2023, si qualificano volontari coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Per tali soggetti dunque non è previsto alcun corrispettivo/indennità per la prestazione svolta, salvo il rimborso delle sole spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza. Inoltre le attività di volontariato sportivo sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, o comunque retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva; è prevista per loro, l’assicurazione RC che le Asd/Ssd devono attivare (verso i terzi). Lo schema del correttivo prevederebbe la possibilità di corrispondere rimborsi forfettari autocertificati per un importo massimo di 150 euro mensili.
Tassazione premi sportivi
Dal 1° luglio 2023, per i premi sportivi versati a tesserati, in qualità di atleti e tecnici, si applicherà una ritenuta a titolo d’imposta del 20%. Quanto ricevuto come premio non si cumula più con gli altri redditi, come previsto ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir (abrogato dal 1° luglio 2023).
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