DPCM DEL 3 DICEMBRE. RESTRIZIONI AGLI SPOSTAMENTI NELLE FESTIVITÀ

  
 
 

Il nuovo DPCM per il contenimento del contagio è in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 301 del 3 dicembre 2020, si conferma la classificazione delle Regioni in base ai diversi scenari epidemiologici (ZONE GIALLE, ARANCIONI E ROSSE) e vengono introdotte novità nei limiti agli spostamenti, soprattutto durante le festività.

In particolare:

  • -dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra Regioni, anche quelle che si trovano in fascia gialla
  • -dal 25 al 26 dicembre 2020 ed il 1° gennaio 2021 è previsto il divieto di uscire dal proprio comune di residenza
  • -il 25 e il 26 dicembre 2020 è confermato il coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del mattino successivo in tutta Italia
  • è introdotto il coprifuoco dalle ore 22.00 del 31 dicembre alle ore 7.00 del 1° gennaio in tutta Italia.

In tutto il territorio nazionale, dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, anche la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.

 

RESTRIZIONI VALIDE NELLE REGIONI “ARANCIONI”, TRA LE QUALI IL PIEMONTE

Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 135 la Regione Piemonte rileva le indicazioni del DPCM del 3 dicembre e conferma le disposizioni attuative per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica.

Il Decreto regionale ha validità fino al 12 dicembre 2020.

Nell’emanare l’ordinanza, la Regione prescrive specifiche indicazioni che tutte le attività commerciali e di servizi alla persona saranno tenute ad osservare al fine di contenere la diffusione del Covid-19.

SI PREGA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE AI CONTENUTI DELL’ALLEGATO 2 SULLE LINEE GUIDA.

Il provvedimento ha efficacia fino al 12 dicembre 2020.

 

COMMERCIO

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili, quindi tutti gli esercizi commerciali possono rimanere aperti, sia in sede fissa che ambulante.

L’orario dei negozi, fino al 6 gennaio 2021, con il nuovo DPCM viene prolungato fino alle ore 21.00 con l’obiettivo di allungare gli orari dello shopping natalizio ed evitare assembramenti lungo l’arco della giornata.

Sono consentiti tutti i servizi alla persona, compresi i centri estetici.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che:

  • -sia rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro
  • -gli ingressi vengano dilazionati
  • -si osservi il divieto di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni
  • -si conferma l’obbligo all’ingresso del locale di esporre un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Si ricorda che le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

I negozi possono effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.

Ai sensi dell’Ordinanza regionale, fino al 12 dicembre è fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 20.00 alle ore 7.00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio e agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

Nella “zona arancione”, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

La somministrazione di alimenti e bevande è sospesa anche nei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che, in quanto chiusi, non esercitano tale attività subordinata e collaterale.

Possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni.

Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

SPOSTAMENTI

Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento.

Dalle 22 alle 5 – in uniformità con le disposizioni nazionali – sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune.

Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.

È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

 È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

AUTODICHIARAZIONE

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.

La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

 

LE PRINCIPALI RESTRIZIONI GENERALI A LIVELLO NAZIONALE:

  • -divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 5.00: divieto di spostamenti tranne che per esigenze lavorative, di studio, salute e necessità;
  • -chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi e dei negozi presenti all’interno, eccetto tabacchi, edicole, farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, presidi sanitari;
  • -chiusura delle attività di scommesse e videogiochi, ovunque siano collocati (cioè, anche se svolte in locali adibiti ad attività differente);
  • -chiusura di musei e mostre;
  • -a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale (escluso il trasporto scolastico dedicato) è consentito un coefficiente di riempimento fino al 50%;
  • -i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi soltanto in modalità a distanza;
  • sono consentiti i corsi abilitanti all’autotrasporto su strada di merci e viaggiatori e i corsi di formazione e abilitanti autorizzati dal Ministero dei Trasporti
  • -sono consentite le prove teoriche e pratiche presso le autoscuole (le prove pratiche di guida potranno essere sospese in caso di aggravamento della situazione epidemiologica);
  • -sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di prevenzione
  • -sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché i centri culturali, centri sociali e ricreativi;
  • -lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica;
  • -sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e altri spazi all’aperto;
  • -restano sospese le attività in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso;
  • -sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose;
  • -sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere;
  • -sono sospesi i convegni, i congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • -l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti;
  • -sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • -restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
  • -resta garantita l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • -le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli.

Si ricorda alle aziende la necessità di adottare specifici protocolli in applicazione delle linee guida previste dalle autorità, per garantire la sicurezza di operatori, clienti, fornitori.

 
 
 

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