Il tirocinio – chiamato anche stage – è un’esperienza temporanea, svolta presso un’azienda o un ente, durante la quale si ha la possibilità di avvicinarsi a una realtà lavorativa.
Serve per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, acquisire le competenze professionali che servono concretamente in un contesto lavorativo e, al termine del percorso, può essere il modo per ottenere un inserimento lavorativo.
Il tirocinio non si configura quindi come un contratto di lavoro e quindi non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.
Le persone che effettuano un tirocinio vengono anche chiamate stagisti.
Tipologie di tirocinio
Esistono diversi tipi di tirocinio:
• Tirocinio formativo e di orientamento:
finalizzato ad agevolare le scelte professionali, in particolare nel passaggio dalla scuola al lavoro.
Requisiti: giovani che hanno conseguito un titolo di studio da non oltre 12 mesi.
Non è necessario che il tirocinio si concluda entro i 12 mesi dal diploma o dalla laurea.
Durata massima di 6 mesi.
• Tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo:
finalizzato a creare un contatto tra le aziende in cerca di personale e una persona che cerca lavoro.
Requisiti: essere inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità e in cassa integrazione (questi ultimi sulla base di specifici accordi).
Durata di 6 mesi.
• Tirocinio per persone svantaggiate:
finalizzato all’inserimento o reinserimento lavorativo di persone che si trovano in situazioni che necessitano di una particolare tutela (con disabilità, richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale).
Requisiti: invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti degli ospedali psichiatrici e giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno, i richiedenti asilo politico e i titolari di protezione internazionale.
Durata massima di 12 mesi, fino a 24 mesi per persone con disabilità di cui alla Legge n. 68/99.
Per fornire uno standard minimo a livello nazionale e per evitare un uso improprio dello strumento, in materia di tirocini operano le linee guida, adottate dalla Conferenza Stato-Regioni nel maggio 2017 e recepite dalla Regione Piemonte nel dicembre 2017.
Le linee guida si applicano solo ai tirocini extra curriculari (che servono a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro).
Non si applicano a:
• tirocini curriculari promossi da scuole e Università o all’interno di un percorso di istruzione o formazione, anche realizzati nella forma di tirocinio estivo (rivolti a studenti e studentesse dell’Università o di un istituto scolastico/formativo, con durata massima di 3 mesi);
• tirocini per l’accesso alle professioni e periodi di pratica professionale;
• tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;
• tirocini per soggetti extracomunitari per i quali si applicano altre linee guida.
Durata e interruzione
La durata minima del tirocinio è di 2 mesi.
La durata massima di 6 mesi. Per i tirocini rivolti alle persone svantaggiate la durata massima è di 12 mesi mentre per le persone con disabilità può arrivare fino a 24 mesi.
È prevista la sospensione per: congedo di maternità e paternità obbligatoria; infortunio o malattia di lunga durata (30 o più giorni), chiusura aziendale di almeno 15 giorni consecutivi.
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, con una comunicazione scritta e motivata al tutor del soggetto promotore.
Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio per gravi inadempienze da parte del tirocinante (non rispetto del progetto formativo), scrivendo le motivazioni in una apposita relazione.
Chi fa il tirocinio non può svolgere più di un tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante ma può effettuare diversi tirocini presso aziende diverse.
L’età minima per accedere al tirocinio è di 16 anni con obbligo scolastico assolto.
Condizioni e limiti
Il tirocinio non può essere attivato se nei 2 anni precedenti si è avuto un rapporto di lavoro, un incarico o una collaborazione con il soggetto ospitante.
In ogni caso non si può attivare per la stessa mansione già ricoperta.
Il tirocinio non può essere attivato in caso di Cpo – Contratto prestazione occasionale svolto nei 6 mesi precedenti per una durata di oltre 140 ore.
Questo contratto è in vigore dal 10 luglio 2017, per cui se in precedenza erano state effettuate delle prestazioni di lavoro accessorio, retribuite con i cosiddetti voucher, non si potrà attivare il tirocinio se nei 6 mesi precedenti si è superato il limite di 30 giorni di lavoro.
Il soggetto ospitante non può far svolgere più di un tirocinio alla stessa persona.
Nell’ambito della durata massima il tirocinio può essere rinnovato una sola volta.
È possibile svolgere un tirocinio anche se si ha già un altro rapporto di lavoro, purché non si superi il limite massimo complessivo di 48 ore settimanali.
Le linee guida, per evitare un uso improprio dei tirocini, prevedono alcuni divieti generali.
Non è possibile:
• sostituire personale assente per malattia, maternità o ferie;
• sopperire a temporanee esigenze di organico nei periodi di picco di lavoro;
• impiegare persone tirocinanti in attività che si discostano dagli obiettivi del Progetto Formativo Individuale;
• attivare tirocini se nei 12 mesi precedenti si sono effettuati licenziamenti per mansioni equivalenti;
• attivare tirocini se l’azienda ha in corso procedure di cassa integrazione, contratti di solidarietà ecc.
Per quanto riguarda i tirocini per l’esercizio di una professione regolamentata, sono previsti ulteriori limiti per l’attivazione.
Non è possibile per i professionisti già iscritti ad un ordine e le linee guida prevedono inoltre che “non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati all’esercizio di professioni regolamentate o ordinistiche per attività tipiche ovvero riservate alla professione. In caso di professioni normate, il tirocinio è consentito per i soggetti in possesso della qualifica richiesta per l’esercizio della professione stessa entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo; decorso tale periodo è ammesso l’inserimento in tirocinio nell’ambito di progetti di politiche attive volte al reinserimento lavorativo”.
Convenzione e progetto formativo
I tirocini si svolgono sulla base di una convenzione, stipulata su modelli conformi a quello approvato dalla Regione.
La convenzione è stipulata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante (azienda privata o ente pubblico).
Anche le associazioni e le fondazioni possono essere soggetti ospitanti purché abbiano almeno un dipendente.
La convenzione viene sottoscritta da tutte le parti coinvolte e la persona che svolge il tirocinio deve riceverne una copia prima dell’avvio.
Alla convenzione deve essere allegato il Progetto Formativo Individuale di ogni persona tirocinante.
La definizione del progetto formativo dovrà essere effettuata sulla pagina Gestione tirocinio del portale Sistemapiemonte.
Dalle sezioni “Lavoro” o “Formazione professionale” si potrà accedere all’applicativo “Gestione tirocini”.
Tutor
Il soggetto promotore del tirocinio individua un tutor che:
• elabora il progetto formativo
• coordina l’organizzazione del tirocinio
• monitora l’andamento del tirocinio
• cura un dossier individuale, sulla base di elementi forniti dalla persona che svolge il tirocinio e dal soggetto ospitante, predispone l’attestazione finale delle attività.
Contemporaneamente il soggetto ospitante nomina a sua volta un tutor aziendale che:
• accompagna e supervisiona il percorso formativo di chi fa il tirocinio
• promuove l’acquisizione delle competenze previste dal progetto formativo
• aggiorna la documentazione relativa al tirocinio.
I due tutor collaborano per:
• favorire l’apprendimento del o della tirocinante
• garantire il monitoraggio del percorso formativo
• documentare e attestare l’attività svolta.
Assicurazione
Alle persone che effettuano un tirocinio è garantita la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL.
Indennità di partecipazione
A chi effettua un tirocinio viene corrisposta un’indennità di partecipazione in proporzione all’impegno richiesto:
• minimo 300 euro lordi mensili, per un impegno massimo di 20 ore settimanali
• minimo 600 euro lordi mensili, per un impegno massimo di 40 ore settimanali.
È possibile concordare valori superiori.
L’indennità è pagata per intero se si supera il 70% dell’impegno mensile.
Non viene invece corrisposta nei periodi di sospensione.
Deve essere corrisposta anche ai percettori di ammortizzatori sociali ed è cumulabile con il sostegno al reddito.
Nel caso in cui il soggetto ospitante non corrisponda l’indennità scatta una sanzione pecuniaria.
Si rimanda alla scheda tecnica sul sito www.acaweb.it