Considerato che tradizionalmente la stagione estiva è la più gettonata per la fruizione delle ferie dei dipendenti, si ritiene utile ricordare che nel caso l’azienda necessiti di temporaneo personale per la loro eventuale sostituzione, si può ricorrere al contratto a tempo determinato.
Infatti, ferme restando le recenti novità sui contratti a termine introdotte dal Decreto Lavoro – come ad esempio l’abolizione delle causali fino a 12 mesi di contratto – nel caso occorresse assumere o riassumere o prorogare oltre dodici mesi un lavoratore, si può indicare come causale, la sostituzione di lavoratori assenti la quale è assolutamente valevole e consentita dalla normativa.
Più precisamente tale causale può essere utilizzata:
- per prorogare contratti già in essere qualora si intenda superare i 12 mesi
oppure
- per attivare o rinnovare rapporti di lavoro con ex dipendenti già assunti in precedenza (sempre dopo i 12 mesi come da recenti novità introdotte dal Decreto Lavoro).
Tutto quanto sopra, nel rispetto del limite massimo dei 24 mesi indicato dalla normativa (o di altro limite eventualmente disciplinato dalla contrattazione collettiva di settore).
Pertanto, nel caso di sostituzione di un lavoratore, il datore di lavoro può pattuire con il sostituto un contratto di assunzione a termine indicando che la motivazione è la sostituzione di un collega (e poi precisandone nome, durata del rapporto, ufficio o reparto presso il quale l’assente opera, mansione, ecc).
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