La figura del giudice popolare
I giudici popolari sono estratti a sorte tra i cittadini italiani, di entrambi i sessi, che abbiano chiesto l’iscrizione nell’apposito albo presso il comune di residenza. Tale figura rappresenta la componente non togata all’interno delle Corti d’Assise nei processi penali. Generalmente sono in carica per un trimestre.
Poiché si tratta di una funzione pubblica elettiva, se si riceve la nomina, l’ufficio è considerato obbligatorio per legge. L’unica modalità per essere sollevati da tale incarico è la presentazione di una specifica e documentata istanza di esonero, rivolta al Presidente della Corte d’Appello competente. Per ricoprire il ruolo di giudice popolare, è necessario soddisfare una serie di requisiti definiti dalla legge, che mirano a garantire sia la capacità di giudizio sia la rappresentatività del corpo sociale.
Lavoratori dipendenti che ricevono la nomina di giudice popolare hanno:
- il diritto all’aspettativa: se un dipendente viene nominato giudice popolare, secondo quanto stabilito dall’articolo 31, comma 1, della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori), ha il diritto ad essere collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata dell’incarico (per l’espletamento della funzione il soggetto riceve specifiche indennità erogategli direttamente dal Ministero della Giustizia). È importante sottolineare che il datore di lavoro è obbligato ad accettare la richiesta di aspettativa (l’azienda infatti non può opporre un rifiuto). Tuttavia, per rendere operativo tale diritto, il lavoratore è tenuto a documentare la richiesta di aspettativa presentando al datore di lavoro la notifica ufficiale della nomina o il certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale, per attestare i giorni di udienza o l’effettiva partecipazione al collegio giudicante;
- trattamento economico e garanzie previdenziali: sebbene l’aspettativa non preveda l’erogazione dello stipendio, al lavoratore vengono garantite tutele fondamentali per preservare la sua posizione lavorativa e previdenziale:
- assistenza sanitaria: durante il periodo di assenza, l’interessato conserva pienamente il diritto al trattamento di assistenza sanitaria in caso di malattia;
- contribuzione pensionistica: il lavoratore ha la facoltà di richiedere che il periodo trascorso in aspettativa venga considerato utile ai fini del calcolo pensionistico;
- progressione di carriera e TFR: durante l’astensione dal lavoro continuano a maturare regolarmente sia l’anzianità di servizio che il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
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