Tra le varie ultime disposizioni in materia di lavoro introdotte, sia tramite Legge di Bilancio e sia tramite il decreto c.d. Collegato Lavoro, la presente trattazione intende sintetizzare una delle novità forse più attese dagli operatori del settore, le c.d. dimissioni per fatti concludenti.
In realtà, già la Legge delega parlamentare n.183/2014, ai tempi del Job Act, aveva previsto di delegare il Governo a legiferare su tale argomento (si legga l’art.1 comma 6 lettera g della L. 183/2014), cioè di individuare delle modalità semplificate al fine di garantire sia una data certa e sia l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore, in relazione alle dimissioni nel caso di comportamento concludente in tal senso.
Dopo più di dieci anni nei quali il legislatore non ha mai aggiornato, e quindi trovato, alcuna strada percorribile, ecco che con il recente decreto “Collegato Lavoro” sono state disciplinate le dimissioni per fatti concludenti, che hanno una doppia nota positiva: snelliscono alcuni procedimenti amministrativi e fanno risparmiare le imprese nei casi in cui si trovavano quasi costrette a licenziare dipendenti spariti volontariamente ma senza motivo.
La nuova procedura prevede in sintesi che, se il lavoratore si assenta immotivatamente (fino a raggiungere il numero dei giorni di assenza ingiustificati previsti dal Ccnl che consentono il licenziamento oppure, in mancanza di tale riferimento del Ccnl, siano trascorsi almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza), il datore può – in alternativa al licenziamento – considerare il/la dipendente “dimissionario per fatti concludenti” e avere, quindi, la possibilità di cessare il rapporto di lavoro.
Per far ciò il datore deve:
- trasmettere una comunicazione all’Ispettorato territoriale del Lavoro (ITL) con l’indicazione del nominativo del lavoratore, dell’ultimo recapito conosciuto e di altri elementi (ad esempio, telefono) in possesso dell’azienda, tramite modulo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso recentemente. Il modulo è da inviare, possibilmente, con PEC all’ITL territorialmente pertinente (da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro).
- Dopodiché, si deve trasmettere la comunicazione obbligatoria (Unilav) specificando che si tratta di dimissioni volontarie, per l’appunto, per fatti concludenti, inserendo l’ultimo giorno lavorativo come ultimo giorno del rapporto di lavoro. Si informa che lo scorso 30 gennaio l’Inps ha rilasciato il nuovo allegato tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens. Tra le novità, si segnala, il nuovo codice (1Y) nelle tipologie di cessazione dei rapporti di lavoro per dimissioni per fatti concludenti.
Ricevuto il modulo, gli ispettori potranno avviare la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima”, cioè potranno contattare il lavoratore – ma anche altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili – al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.
Al fine di non vanificare l’efficacia di eventuali accertamenti ispettivi, gli stessi dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e comunque entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro. Se il lavoratore dimostrasse all’ITL di essere stato realmente impossibilitato (evidentemente nei 30 gg), il rapporto di lavoro può ripristinarsi. Oppure, se fuoriuscissero motivazioni gravi, come ad esempio mancato pagamento stipendio, la situazione può tramutarsi in dimissioni per giusta causa (con tutto ciò che comporta).
Si riportano altre considerazioni sulla nuova procedura, su cui sarebbero opportuni ulteriori chiarimenti da parte degli organi competenti:
- per attivare questa nuova procedura non sarebbe necessaria la lettera di contestazione;
- la nuova procedura consente di non pagare la tassa sul licenziamento (c.d. Ticket NASpI);
- dovrebbe essere esclusa anche l’eventuale indennità di mancato preavviso.
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