Il Decreto n. 23 dell’ 8 aprile 2020 è nuovamente intervenuto prorogando i termini dei versamenti fiscali e previdenziali in scadenza ad aprile e maggio 2020, ma soltanto per i contribuenti che potranno dimostrare una contrazione dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Le nuove proroghe, che vanno quindi ad integrare le precedenti misure previste a marzo dal Decreto “Cura Italia”, sono differenti dal punto di vista dei requisiti. La sospensione prevista dal nuovo Decreto non opera a prescindere, poiché è richiesto di verificare una contrazione del volume di ricavi nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.
La contrazione è variabile a seconda delle dimensioni dell’attività:
• per imprese e professionisti con ricavi fino a 50 milioni di euro nel 2019, è necessario verificare una contrazione dei ricavi di almeno il 33% (confronto tra marzo ed aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
• per soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel 2019, è richiesta una contrazione del 50%.
I versamenti interessati riguardano le scadenze del 16 aprile e del 16 maggio per:
• IVA dei mesi di marzo ed aprile 2020, ovvero del primo trimestre 2020
• ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
• contributi previdenziali ed assicurativi.
Il nuovo termine dei versamenti sospesi è fissato al 30 giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.
La sospensione dei versamenti spetta in ogni caso ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, che quindi non presentano il parametro storico per verificare il calo dei ricavi o compensi.
Si ritiene che ciascun mese sia autonomo, quindi vi potranno essere situazioni di contrazione dei ricavi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, con differimento possibile per i tributi dovuti in entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati, con conseguente sospensione dei versamenti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei ricavi.
RIMESSIONE IN TERMINI
Per quanto riguarda la “mini-proroga” concessa precedentemente per i versamenti in scadenza al 16 marzo 2020, il nuovo decreto concede la possibilità di regolarizzare entro il 16 aprile 2020 eventuali pagamenti omessi al 20 marzo senza applicazioni di interessi e sanzioni.
PROROGA IMPOSTA DI BOLLO
Per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il Decreto n. 23 dilaziona i termini di pagamento, senza sanzioni e interessi, come segue:
– se l’imposta dovuta sulle fatture del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento scadrà con l’imposta dovuta per il 2° trimestre;
– se l’imposta dovuta sulle fatture dei primi due trimestri è inferiore complessivamente a 250 euro, il versamento scadrà con l’imposta dovuta per il 3° trimestre.
PROSSIMI ACCONTI IMPOSTE
Il Decreto in esame nulla dice in merito ad eventuali dilazioni o riduzioni delle imposte dovute in UNICO 2020.
Stabilisce però che per i prossimi versamenti di acconto 2020, in caso di quantificazione di quanto dovuto in base al calcolo previsionale del reddito, non saranno applicate sanzioni e interessi se l’importo versato non è inferiore all’80% di quanto a posteriori si rivelerà dovuto.
Sostanzialmente viene data soltanto un po’ più di tolleranza nei calcoli.
PROROGA SCADENZE CERTIFICAZIONI UNICHE
Il termine di legge fissato al 7 marzo era già stato prorogato al 31 marzo, ed ora viene nuovamente posticipato al 30 aprile.
SOSPENSIONE VOLONTARIA RITENUTE DI ACCONTO
Professionisti e agenti / intermediari del commercio possono chiedere ai propri clienti che non venga operata la ritenuta d’acconto al momento del pagamento dei propri compensi, per i pagamenti che avvengano nel periodo dal 17/3 al 31/5/2020. Si tratta di un aggiornamento – con modifiche – della disposizione già introdotta dal D.L. 18/2020.
Requisiti
• Aver percepito nell’anno 2019 ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400mila euro.
• Non aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente rispetto al momento della trattenuta.
• Al ricorrere di queste condizioni il contribuente può chiedere al committente che non si operi la ritenuta d’acconto.
• La richiesta può risultare già in fattura, la quale non conterrà quindi il rigo “ritenuta d’acconto”.
• Il professionista dovrà poi versare direttamente le ritenute in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in cinque rate mensili a decorrere da luglio.
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