Decreto flussi

 

Si informa che a seguito pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (numero 21 del 26 gennaio 2023) del Dpcm 29 dicembre 2022, sono state fissate per l’anno 2022 un totale di 82.705 quote d’ingresso in Italia degli stranieri, per lavoro autonomo e subordinato, comprese le conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti dai cittadini non comunitari presenti sul territorio italiano e gli ingressi per motivi di lavoro stagionale. Numeri in aumento rispetto al 2021 in cui si erano registrate 69.700 quote).

In particolare sono ammessi in Italia, nell’ambito della quota massima indicata sopra:

– per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 38.705 unità;

   – di cui: 30.105 sono destinate al lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero;

   – e di cui ancora: 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine e 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.

È poi autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

– 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

– 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

– 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

È inoltre autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:

– 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;

– 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Per lavoro autonomo sono confermate le 500 quote già previste nel 2021, mentre vengono fissate in 44.000 (2.000 in più rispetto al 2021) le quote riservate al lavoro subordinato stagionale, inclusi i permessi pluriennali.

Le istanze sono già precompilabili ma il loro invio decorre dalle ore 9,00 del giorno 27 marzo 2023 (sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. del D.P.C.M. 29 dicembre 2022), fino a concorrenza delle rispettive quote e comunque entro il 31 dicembre 2023, tramite le consuete modalità telematiche (confermata anche per il 2023 la procedura semplificata).

Altre novità:

– confermata anche per il 2023 la procedura semplificata;

– il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte degli SUI (sportelli unici immigrazione) viene portato da 60 a 30 giorni;

– il visto d’ingresso in Italia, richiesto sulla base del nulla osta al lavoro subordinato e stagionale, deve essere rilasciato entro 20 giorni dalla domanda;

– lavoratori già presenti in Italia alla data del 1° maggio 2022: il datore di lavoro, ottenuto il nulla osta, potrà assumere il cittadino straniero (senza attendere la verifica della sua presenza in Italia).

Per ulteriori informazioni
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tel. 0173/226611
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