DECRETO FISCALE – NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

MALATTIA E QUARANTENA  (Art. 8)

Il Decreto Legge 146 del 21 ottobre 2021 (cosiddetto Decreto fiscale) individua risorse per assicurare la copertura dei costi datoriali per l’indennità di malattia per i periodi di assenza per quarantena.

Le nuove disposizioni prevedono che, per il periodo 31 gennaio 2020 – 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore privato iscritti alle gestioni dell’INPS, con esclusione dei datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario pari a 600,00 euro per ciascun lavoratore per gli oneri sostenuti relativi ai propri dipendenti non aventi diritto all’indennità a carico dell’Istituto.

L’effettiva operatività di questa previsione è rimessa a specifiche istruzioni che saranno fornite dall’ INPS, ma viene precisato che il rimborso è condizionato alla presentazione di un’apposita domanda telematica all’INPS con l’indicazione dei periodi per i quali sono applicabili le tutele previste dall’art. 26 del Decreto Cura Italia (e s.m.i.).

Si segnala, inoltre, che l’una tantum è prevista solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non potesse essere svolta in modalità agile.

CONGEDI PARENTALI (Art. 9)

Vengono riproposte le misure di sostegno previste per i genitori di figli conviventi minori di 16 anni (senza limite di età in caso di disabilità in situazione di gravità accertata). Di seguito esponiamo sinteticamente le due fattispecie contemplate:

Figli minori di 14 anni

Il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni 14, può astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, e può usufruire di un congedo straordinario per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

– della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;

– dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

– della quarantena del figlio disposta dall’ASL.

Il congedo è fruibile in forma giornaliera od oraria con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, ed è prevista la contribuzione figurativa.

Qualora siano già stati utilizzati periodi di congedo parentale ordinario a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 è possibile, su domanda dell’interessato, convertirli in congedo Covid-19. 

Figli di età compresa tra 14 e 16 anni

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni è ammesso il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, ne riconoscimento di contribuzione figurativa.

In detto periodo opera il divieto di licenziamento e si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (Art. 11)

Il Decreto amplia la CIG Covid nelle seguenti modalità:

– I datori di lavoro che fruiscono di FIS, CIGD o hanno accesso a Fondi Bilaterali e sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono presentare domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in derogaper una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Le nuove settimane sono riconosciute ai datori di lavoro che hanno già ottenuto l’autorizzazione a fruire di tutte le precedenti 28 settimane già messe a disposizione da precedenti provvedimenti normativi.

– I datori di lavoro che operano nei settori dell’industria tessile e della concia (con codici ATECO 13-14-15) potranno presentate la domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per un tetto massimo di 9 settimane nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. Le nuove settimane sono riconosciute decorso il periodo eventualmente autorizzato e relativo alle precedenti 17 settimane concesse ai datori di lavoro dalla legge 106/21.

Il decreto conferma l’esonero dal contributo addizionale e il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo qualora si faccia richiesta del trattamento di integrazione salariale. Sono fatte salve le ipotesi di licenziamento per cessazione di attività o di messa in liquidazione dell’Impresa.

NORME PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE (Art. 13 comma 1 d)

Il decreto inasprisce le norme di contrasto al lavoro irregolare, in particolare:

– adozione del provvedimento di sospensione dell’attività se si riscontra, all’atto dell’accertamento ispettivo, almeno il 10% di lavoratori occupati irregolarmente;

– imposizione, da parte dell’organo ispettivo, di specifiche misure atte a contrastare, se riscontrato, il pericolo per la sicurezza o la salute dei lavoratori;

– divieto durante la sospensione delle attività di operare con la Pubblica Amministrazione e segnalazione del provvedimento di sospensione all’ANAC;

– potere ispettivo concesso anche ai funzionari ASL oltre che all’Ispettorato del Lavoro;

– sanzione pecuniaria aggiuntiva pari a euro 2.500,00 fino a cinque lavoratori irregolari e pari a euro 5.000,00 oltre i 5 lavoratori irregolari impiegati;

– sanzioni penali per il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione: arresto fino a sei mesi se la sospensione violata riguarda inosservanze sulla sicurezza e/o la salute dei lavoratori, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

 

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