Vediamo nel dettaglio come comportarsi.
Le disposizioni della Legge n. 96/18 (che ha convertito il D.L. n. 87/2018 meglio noto come “Decreto Dignità”) prevedono che i contratti a termine avviati dal 14 luglio 2018 rispettino i seguenti limiti:
• massimo 24 mesi di durata per tutti i rapporti intercorsi con il medesimo datore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, in luogo del precedente limite imposto dal Jobs Act pari a 36 mesi;
• limite di 4 proroghe nell’arco di 24 mesi, invece delle 5 imposte dal vecchio regime;
• al superamento dei 12 mesi, sia per effetto di un unico contratto che di una o più proroghe, il rapporto dev’essere giustificato da apposite esigenze aziendali.
Con riguardo all’ultimo punto, la norma prevede un elenco tassativo di causali:
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
• esigenze sostitutive di altri lavoratori;
• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Le medesime causali devono altresì giustificare qualsiasi rinnovo (da intendersi come nuovo rapporto a termine con un soggetto che è già stato in forza in azienda), anche se per effetto dello stesso non si superi il tetto dei 12 mesi.
L’omissione delle causali comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Nuove regole anche sulle proroghe o rinnovi
Oltre ai nuovi contratti, dal 1° novembre il Decreto Dignità si applica a qualsiasi proroga o rinnovo anche se relativi a rapporti avviati prima dell’entrata in vigore del D.L. 87/2018 (14 luglio 2018) e pertanto soggetti alle vecchie regole del Jobs Act (Dlgs. n. 81/15) che, si ricorda, prevedevano:
• limite massimo di 36 mesi per tutti i rapporti a termine intercorsi con il medesimo datore;
• 5 proroghe;
• assenza di qualsiasi causale che giustificasse l’avvio del contratto.
Poniamo dunque il caso dell’assunzione a tempo determinato di un operaio il 15 giugno scorso (prima dell’entrata in vigore del Decreto Dignità) con una scadenza iniziale al 15 novembre (data successiva all’applicazione integrale del Decreto Dignità). Nonostante il rapporto fosse partito con le regole del Jobs Act, la sua proroga è soggetta alle nuove norme e pertanto, qualora l’azienda intenda spostare la data di scadenza al 14 giugno 2019 (superando di fatto i 12 mesi):
• dovrà specificare le causali,
• le resteranno altre 3 proroghe
• i mesi complessivi a termine non potranno eccedere i 24.
Stesso discorso per il rinnovo. L’azienda che vuole assumere a tempo determinato il 10 novembre 2018 un dipendente con cui ha già avuto in passato un rapporto di lavoro dovrà sottostare alle nuove norme.
Meritano attenzione anche i rapporti che alla data del 1° novembre superano i limiti imposti dal Decreto Dignità (mesi o proroghe). Non è necessario cessarli anzitempo. Gli stessi si chiuderanno alla loro scadenza naturale, a meno che l’azienda non intenda trasformarli a tempo indeterminato.