COME GIÀ INDICATO NELLA NOSTRA CIRCOLARE DEL 30 MAGGIO 2022, IL DECRETO AIUTI (D.L. 50 DEL 17/05/2022) HA PREVISTO LA CORRESPONSIONE DI UN’INDENNITÀ UNA TANTUM DI EURO 200,00 A DIVERSE CATEGORIE DI LAVORATORI. L’INPS, CON I MESSAGGI N. 2397 DEL 13/06/2022, N. 2505 DEL 21/06/2022, N. 2559 DEL 24/06/2022 ED INFINE CON LA CIRCOLARE N. 73 DEL 24/06/2022 HA FORNITO ALCUNI CHIARIMENTI IN MATERIA.
Ricordiamo che, per i lavoratori dipendenti, l’indennità una tantum:
– sarà corrisposta
- -> direttamente dai datori di lavoro nella generalità dei casi
- -> in caso residuale dall’INPS a seguito di apposita domanda dell’interessato effettuata direttamente dal sito www.inps.it oppure tramite il patronato. Ricordiamo che il nostro patronato ENASCO (tel. 0173/226611) è a disposizione per l’effettuazione delle domande
– aumenta di euro 200,00 il netto in busta del lavoratore. L’importo è erogato in misura fissa di euro 200,00 anche se il contratto di lavoro non è a tempo pieno;
– in caso di più rapporti di lavoro deve essere corrisposta da un solo datore di lavoro per l’importo complessivo di euro 200,00;
– non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali;
– può essere percepita UNA SOLA VOLTA anche nel caso di più rapporti di lavoro;
– non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile;
– il credito scaturito dall’anticipo al lavoratore, verrà compensato dal datore di lavoro tramite denuncia UniEmens di competenza del mese di luglio.
I datori di lavoro dovranno corrispondere l’una tantum di euro 200,00:
– con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022, anche se effettivamente corrisposta nel mese di agosto;
– a tutti i lavoratori dipendenti che;
– sono in forza nel mese di luglio 2022 con un contratto: a tempo indeterminato; apprendistato; a tempo determinato (anche stagionale); lavoro intermittente.
In almeno un mese, nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2022 ed il 23 giugno 2022, non abbiano superato l’importo di euro 2.692,00 a titolo di imponibile previdenziale e che pertanto hanno già beneficiato della riduzione di 0,80 punti percentuali sui contributi IVS a carico dipendenti.
Non percepiscano:
– redditi di pensione (trattamento pensionistico di qualsiasi forma, assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti nonché trattamenti di accompagnamento alla pensione che abbiano decorrenza entro il 30 giugno 2022) – D.L. 50/2022 art. 32 comma 1;
– percettori di reddito di cittadinanza (attenzione: per aver diritto alla corresponsione dell’una tantum da parte del datore di lavoro il reddito di cittadinanza non deve essere percepito da nessun componente il nucleo famigliare) – D.L. 50/2022 art. 32 comma 18;
– indennità di disoccupazione NASPI;
– indennità di disoccupazione DIS-COLL;
– disoccupazione agricola;
ATTENZIONE: come precisato all’art. 31 comma 1 del D.L. 50/2022 l’erogazione dell’una tantum è subordinata alla dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di pensione, disoccupazione e che nessuno nel proprio nucleo familiare percepisca il reddito di cittadinanza (al fondo il fac-simile della comunicazione da consegnare e far firmare ai lavoratori qualora non abbiano già provveduto).
L’INPS ha precisato che il pagamento da parte dell’istituto non riguarda la generalità dei lavoratori con contratto stagionale, con contratto a tempo determinato, con contratto di lavoro intermittente, bensì categorie residuali degli stessi che non possono ricevere il bonus dai datori di lavoro (termine ultimo di presentazione della domanda all’INPS è il 31/10/2022).
La corresponsione dell’UNA TANTUM direttamente da parte dell’INPS riguarda:
– i LAVORATORI DOMESTICI (colf, badanti baby sitter ecc.) con un contratto di lavoro in essere alla data del 18/05/2022 (termine ultimo per la presentazione della domanda 30/09/2022);
– gli OPERAI AGRICOLI con contratto a tempo determinato (O.T.D.) – termine ultimo per la presentazione della domanda 31/10/2022 –
Ricordiamo che il nostro patronato ENASCO (tel. 0173/226611) è a disposizione per l’effettuazione delle domande.


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