Il punto dopo gli ultimi Decreti Ristori
Partendo dai primi mesi per i quali è stato introdotto il bonus, ricordiamo che il credito d’imposta spetta nella misura ordinaria del 60% (30% per contratti a prestazioni complesse o affitto d’azienda) e riguarda i canoni di locazione versati per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno (quest’ultimo mese autorizzato dalla Commissione Europea con la Decisione 28.10.2020, C-2020-759, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea il 13.11.2020).
I beneficiari sono imprese e professionisti per i canoni di locazione, leasing operativo, concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività industriale, artigianale, agricola, di interesse turistico, o all’esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo.
Per le strutture turistico-ricettive, il credito d’imposta va da marzo (o da aprile per le stagionali) fino a dicembre; è previsto un incremento dell’aliquota al 50% per gli affitti d’azienda relativi a strutture ricettive.
Poi, da ultimo, sono stati introdotti 3 nuovi mesi, ma soltanto per i soggetti che hanno subito limitazioni introdotte dagli ultimi 2 Dpcm.
Il Decreto Ristori, infatti, estende il credito ai mesi di ottobre, novembre, dicembre; la misura, in tal caso, è indipendente dal volume di ricavi/compensi registrato nel 2019 (per i precedenti mesi il limite massimo era di 5 milioni), ma soltanto per i soggetti che operano in settori riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del Decreto Ristori, ossia alberghi, ristoranti, bar, piscine, palestre, ecc.
Il Decreto Ristori-bis ha integrato l’elenco dei beneficiari degli ulteriori 3 mesi e ammette ora anche i soggetti di cui all’Allegato 2, ossia le attività di commercio al dettaglio, centri estetici in generale, tatuaggi e piercing, agenzie matrimoniali, servizi di cura degli animali e altre attività di servizi alla persona, nonché attività di agenzie di viaggio e tour operator: è richiesta la sede operativa in zona rossa.
La condizione per fruire di questi ultimi 3 mesi è comunque ancorata alla verifica del calo di fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Pertanto, la verifica della diminuzione di fatturato va effettuata mese per mese, potendosi beneficiare del bonus su alcuni mesi e non su altri; fanno eccezione i soggetti di nuova costituzione (dal 1.01.2019 in poi) o con il domicilio fiscale/sede operativa in un Comune in stato d’emergenza per calamità (la gran parte dei Comuni nella Regione Piemonte, ad esempio).
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