CREDITO D’IMPOSTA RICONOSCIUTO SUL GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE UTILIZZATO NEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO. ISTANZA A VALERE SUI CONSUMI EFFETTUATI NEL IV TRIMESTRE ANNO 2020 – ESCLUSIONE DAL BENEFICIO VEICOLI EURO 3 O INFERIORE
13 Gennaio 2021
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Da inizio gennaio è possibile presentare istanza di rimborso a valere sui consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2020 e dovrà essere presentata all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente entro il 1° febbraio 2021. Potrà essere ammesso al beneficio il consumo di gasolio effettuato da veicoli di categoria euro 4 o superiore.
A decorrere dal 1° ottobre 2020 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 3 o inferiore.
Ciò per effetto dell’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.
L’Ufficio Ascomfidi Nord-Ovest è a disposizione per altre informazioni in merito ai seguenti riferimenti:
Davide Paganotti 0173/226671
dpaganotti@ascomfidinordovest.it
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