CREDITO D’IMPOSTA RICONOSCIUTO – SUL GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE UTILIZZATO NEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO ISTANZA A VALERE SUI CONSUMI EFFETTUATI NEL I TRIMESTRE ANNO 2020

 

Da inizio aprile è possibile presentare istanza di rimborso a valere sui consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2020 e dovrà essere presentata all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente entro il 30 aprile 2020 e qualora per effetto della situazione emergenziale in atto fosse impossibilitato a trasmettere la dichiarazione all’Ufficio delle dogane, l’esercente potrà inviare la richiesta di rimborso entro il 30 giugno 2020.

Il D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro gasolio, consumato dai ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Dopo tale termine la richiesta di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022.

L’Ufficio Ascomfidi Nord-Ovest è a disposizione per altre informazioni in merito ai seguenti riferimenti:

 

Davide Paganotti
tel. 0173/226671
dpaganotti@ascomfidinordovest.it

 

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