Di seguito le principali agevolazioni per i lavoratori contenute nel decreto legge 34 del 19.05.2020, c.d. decreto Rilancio.
INCREMENTO GIORNATE DI CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO, AMPLIAMENTO DEI TERMINI PER USUFRUIRNE E BONUS BABY SITTING
Viene elevato da 15 a 30 il numero di giornate complessive di congedo straordinario fruibili nel periodo 5 marzo – 31 luglio 2020 da genitori dipendenti dal settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni (il limite di età non si applica per figli con grave disabilità accertata ai sensi della legge 104/92). Per il predetto congedo è prevista, oltre che la contribuzione figurativa, una indennità pari al 50% della retribuzione.
In alternativa al congedo straordinario è possibile beneficiare del cosiddetto “bonus baby sitting” il cui importo viene innalzato a 1.200,00 euro, (per chi non ha ancora usufruito del bonus 600,00 euro contenuto nel decreto “Cura Italia”) e può essere utilizzato anche per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Dette agevolazioni sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito (es. cassa integrazione, disoccupazione ecc.).
ULTERIORI MISURE A FAVORE DELLA GENITORIALITÀ (diritto di astensione non retribuito dal lavoro): i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare:
– non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
– non vi sia altro genitore non lavoratore;
hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. La sospensione non dà diritto ad alcuna corresponsione economica né a contribuzione figurativa. Nel periodo vige il divieto di licenziamento ed il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
INCREMENTO GIORNATE DI CONGEDO LEGGE 104/92
Sono previsti ulteriori e complessivi dodici giorni di congedo Legge 104/92 da fruirsi nei mesi di maggio e giugno 2020. Nota bene nel periodo maggio giugno sono complessivamente fruibili 18 giornate di congedo 3 + 3 + 12.
INDENNITÀ LAVORATORI DOMESTICI
I lavoratori domestici non conviventi, che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali possono richiedere, per i mesi di aprile e maggio 2020, l’erogazione di un’indennità mensile pari ad euro 500,00. Le domande possono essere presentate tramite il Patronato Enasco presso gli uffici dell’Associazione Commercianti Albesi.
REDDITO DI EMERGENZA
Ai nuclei familiari che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si trovino in condizioni di necessità economica, con l’art. 82 è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (Rem) riconosciuto dall’Inps in seguito a domanda telematica da presentarsi entro il mese di giugno 2020 previa elaborazione Modello Isee con indicatore inferiore a 15.000,00 euro.
Il beneficio è erogato in due quote, ciascuna dell’importo euro 400 (rideterminato in base a valori indicati dall’Inps stesso).
Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che:
– percepiscono o hanno percepito indennità previste dal decreto legge 18/2020 o dal decreto 24/2020 (bonus 600,00 euro, ecc.);
– sono titolari di pensione diretta o indiretta (eccetto assegno ordinario di invalidità);
– sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore all’importo del beneficio spettante per nucleo familiare;
– percepiscano il reddito di cittadinanza.
Le domande di Rem e il Modello Isee possono essere presentati tramite il Patronato Enasco presso gli uffici dell’Associazione Commercianti Albesi.
INDENNITÀ PER DIVERSE CATEGORIE DI LAVORATORI
• L’articolo 84 estende al mese di aprile la medesima indennità pari a 600,00 euro concessa per il mese di marzo a imprenditori e lavoratori iscritti alle gestioni INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. La scadenza per la domanda è l’8 giugno 2020.
• Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta per il mese di maggio 2020 un’indennità pari a euro 1.000,00. A tal fine il soggetto interessato presenta all’INPS domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. L’INPS comunica all’Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. All’esito positivo degli accertamenti si procede all’erogazione da parte dell’INPS della indennità in esame.
• Ai lavoratori detentori di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, per il mese di maggio 2020 è riconosciuta un’indennità pari a euro 1.000,00.
• Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 18 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a euro 600,00, viene erogata la medesima indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori somministrati, con gli stessi requisiti dei lavoratori di cui al precedente capoverso, impiegati presso società utilizzatrici operanti nel settore turismo e stabilimenti termali. Tale indennità, a parità di requisiti e per entrambe le categorie di lavoratori, è elevata a 1.000,00 euro per il mese di maggio 2020. Per i lavoratori somministrati è necessario fare la domanda.
• Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, ed a cui è stata riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad Euro 600,00 viene riconosciuta, per il mese di aprile 2020 un’indennità pari ad euro 500,00.
• È riconosciuta un’indennità nei mesi di aprile e maggio, pari a 600,00 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza all’emergenza Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro individuati come segue:
– Lavoratori stagionali dipendenti appartenenti a settori diversi dal turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto, nel medesimo periodo, almeno trenta giornate di lavoro;
– Lavoratori intermittenti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 abbiano svolto almeno trenta giornate di lavoro;
– Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, già iscritti alla gestione separata alla data del 23/02/2020, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali stipulati ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020.
– Incaricati alle vendite a domicilio con reddito derivante da tale attività superiore a euro 5.000,00 e titolari di partita IVA attiva iscritti alla gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
• Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro, è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600,00 euro per ciascun mese. La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore ad euro 35.000,00.
Per i lavoratori dello spettacolo e per le categorie indicate ai succitati punti a, b, c, d è necessario presentare la domanda.
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI
Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A. un’indennità pari a euro 600,00 in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 917/86.
GLI UFFICI DEL PATRONATO ENASCO PRESSO A.C.A. SONO A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Altri bonus
CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTERE I COSTI DEI FINANZIAMENTI
La Regione Piemonte eroga contributi a fondo perduto per aiutare le imprese a sostenere i costi relativi ad ottenere finanziamenti bancari correlati all’emergenza Covid-19. L’importo è commisurato all’entità del prestito ottenuto dall’impresa o dal lavoratore autonomo.
La domanda per richiedere il bonus andrà presentata a partire dalle ore 9 di mercoledì 10 giugno 2020. Per ulteriori informazioni:
FONDO DI GARANZIA PER IL MICROCREDITO
In sostegno alle micro imprese o lavoratori autonomi non bancabili, la Regione Piemonte concede una garanzia a costo zero sui finanziamenti – da 3.000 a 25.000 euro – erogati dagli istituti di credito convenzionati con Finpiemonte Spa.
Requisiti e modalità per l’accesso all’agevolazione: