COVID-19: PIEMONTE “ZONA GIALLA”

  
 

Il Ministero della Salute ha comunicato l’emanazione della nuova ordinanza che ha effetto da domenica 13 dicembre e che decreta il passaggio del Piemonte da “zona arancione” a “zona gialla”, allentando così alcune delle restrizioni in vigore.

A partire da domenica 13 dicembre, quindi, queste le disposizioni che riguardano la nostra regione.

 

CHE COSA SI PUÒ FARE IN ZONA “GIALLA”

 

PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

– I ristoranti e le altre attività di ristorazione – compresi bar, pasticcerie e gelaterie – sono aperti con possibilità di consumo all’interno dalle 5 alle 18.

– Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

– Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.

– Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita anche la vendita da asporto.

– Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

– La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

– Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 

COMMERCIO

Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili, quindi tutti gli esercizi commerciali possono rimanere aperti, sia in sede fissa che ambulante.

Sono consentiti tutti i servizi alla persona, compresi i centri estetici.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che:

– sia rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro

– gli ingressi vengano dilazionati

– si osservi il divieto di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00.

I mercati ambulanti possono svolgersi regolarmente.

Si ricorda che le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento.

 

SPOSTAMENTI

– Nell’area gialla è consentito spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 senza necessità di motivare lo spostamento.

– Dalle 22.00 alle 5.00 – in uniformità con le disposizioni nazionali – sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, da dimostrare anche tramite autodichiarazione.

– È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

– Nelle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

 

FESTIVITÀ NATALIZIE

Si ricorda che il Dpcm del 3 dicembre 2020 ha disposto i seguenti limiti agli spostamenti durante le prossime festività natalizie.

In particolare:

– dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra Regioni, anche quelle che si trovano in fascia gialla

– il 25 e il 26 dicembre 2020 ed il 1° gennaio 2021 è previsto il divieto di uscire dal proprio comune di residenza

– è introdotto il coprifuoco dalle ore 22.00 del 31 dicembre alle ore 7.00 del 1° gennaio in tutta Italia.

In tutto il territorio nazionale, dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, anche la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.

 

ALTRE RESTRIZIONI GENERALI A LIVELLO NAZIONALE:

– chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi e dei negozi presenti all’interno, eccetto tabacchi, edicole, farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, presidi sanitari;

– chiusura delle attività di scommesse e videogiochi, ovunque siano collocati (cioè, anche se svolte in locali adibiti ad attività differente);

– chiusura di musei e mostre;

– a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale (escluso il trasporto scolastico dedicato) è consentito un coefficiente di riempimento fino al 50%;

– i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi soltanto in modalità a distanza;

– sono consentiti i corsi abilitanti all’autotrasporto su strada di merci e viaggiatori e i corsi di formazione e abilitanti autorizzati dal Ministero dei Trasporti

– sono consentite le prove teoriche e pratiche presso le autoscuole (le prove pratiche di guida potranno essere sospese in caso di aggravamento della situazione epidemiologica);

– sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di prevenzione

– sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché i centri culturali, centri sociali e ricreativi;

– lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica;

– sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e altri spazi all’aperto;

– restano sospese le attività in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso;

– sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose;

– sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere;

– sono sospesi i convegni, i congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

– l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti;

– sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

– restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi;

– resta garantita l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Si ricorda alle aziende la necessità di adottare specifici protocolli in applicazione delle linee guida previste dalle autorità, per garantire la sicurezza di operatori, clienti, fornitori.

 
 
 

freccia  Torna all’elenco news

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui
Loading..