La Regione Piemonte ha emanato una nuova ordinanza che regola l’avvio della cosiddetta FASE 2 dell’emergenza Covid-19 sul territorio regionale.
Il presente provvedimento ha validità dal 4 maggio al 17 maggio 2020 (in allegato il testo completo dell’ordinanza n. 49 del 30.04.2020).
RISTORAZIONE DA ASPORTO
In Piemonte l’attività di ristorazione da asporto sarà consentita da lunedì 4 maggio (fatta eccezione per la città di Torino, dove partirà lunedì 9 maggio).
La Regione dispone le seguenti misure:
– Le attività interessate (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), dandone comunicazione al Comune, avviano il servizio di asporto. È fatto salvo il potere del sindaco di vietare nel proprio comune, o delimitare su parti di esso, tali attività in presenza di specifiche motivazioni di carattere sanitario, ovvero laddove non sia possibile assicurare il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui al DPCM 26.04.2020 (in allegato) ed alla presente ordinanza. Per gli esercizi collocati sulla rete autostradale resta fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett bb) del citato DPCM.
– I titolari delle attività dovranno rispettare le seguenti disposizioni:
– in attesa dell’ingresso, la distanza minima in coda deve essere di 2 metri (cartello in allegato 1);
– divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi (come previsto dal DPCM – cartello in allegato 2);
– il ritiro dei prodotti – ordinati da remoto – deve avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo, per evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un solo cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e sempre rispettando le misure di cui all’allegato 5 del DPCM 26.04.2020;
– allo stesso modo è consentito l’asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista la consegna al cliente direttamente dal veicolo;
– ogni cliente, così come il personale di servizio, dovrà indossare la mascherina (cartello allegato 3);
– in ogni atto e movimento tra gli addetti alla vendita ed il cliente presenti nei locali dell’esercizio dovrà essere mantenuta la distanza minima di metri 2.
Orari
Diversamente da una prima comunicazione, la Regione ha stabilito che le attività di asporto dovranno avvenire nella fascia oraria 6-21, fatto salvo il potere dei sindaci di stabilire orari più restrittivi nel rispetto delle specifiche esigenze dei luoghi.
In caso di inadempienza da parte delle singole attività di una delle prescrizioni di cui al DPCM 26.04.2020 e di quelle sopra richiamate, i sindaci potranno immediatamente sospendere l’attività di asporto.
Ai Prefetti è demandata la definizione delle misure di controllo e monitoraggio a fine del rispetto delle suddette prescrizioni.
Comunicazione di inizio attività al proprio Comune
Per intraprendere l’attività di asporto, l’impresa deve inviare una semplice comunicazione tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo PEC del proprio Comune, precisando di voler avviare tale attività “a far data da…”.
In caso di necessità siamo a disposizione per comunicare al Comune l’intenzione di erogare il servizio di asporto.
Per tutte le attività commerciali sono comunque sempre consentite le consegne a domicilio.
PROTOCOLLO SICUREZZA
Le imprese che riaprono il 4 maggio 2020 sono tenute obbligatoriamente ad adottare il protocollo di sicurezza condiviso tra Governo e parti sociali il 24 maggio 2020.
Il protocollo va declinato per settore e adeguato in base alla struttura aziendale.
Vi invitiamo a prendere contatto con la scrivente per l’elaborazione del documento.
ALTRE INFORMAZIONI
IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI NON CAMBIA
Il modulo non cambia rispetto a quello predisposto il 26 marzo scorso. In caso di visita ai congiunti sarà sufficiente indicare la motivazione nello s
pazio riservato alle note (in allegato, il modulo di autodichiarazione).