Il Governo ha approvato il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre “Decreto Ristori”, destinato ad offrire un sostegno economico alle attività che sono state direttamente o indirettamente interessate dalle restrizioni introdotte dal recente Decreto del 24 ottobre.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Le imprese dei settori oggetto delle restrizioni, riferite ai codici ATECO quali attività prevalente (in allegato) riceveranno un contributo a fondo perduto, sulla base del sistema previsto dal DL “Rilancio” (art. 25 DL 34/2020).
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del mese di aprile 2019.
Il nuovo contributo sarà erogato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato precedentemente erogato, ai soggetti che hanno già ricevuto il contributo istituito col DL Rilancio.
I soggetti che non hanno fruito del precedente contributo, che presentano un ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi del mese di aprile 2019, potranno presentare domanda entro il 15 novembre.
Possono richiedere il contributo anche le imprese con ricavi 2019 superiore a 5 milioni di euro, nel qual caso la percentuale sulla differenza tra il fatturato e i corrispettivi tra aprile 2020 e aprile 2019 sarà del 10%.
Sono esclusi i contribuenti che hanno aperto partita Iva successivamente al 25 ottobre 2020, o che la hanno cessata a tale data.
Il contributo non potrà superare l’importo di 150 mila euro.
Gli importi minimi applicati saranno di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’aliquota contributiva sarà differenziata dal 100% al 400%, in ragione del settore di attività (vedasi allegato).
BONUS LAVORATORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
Ai soggetti già beneficiari dell’indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo verrà erogata nuovamente un’indennità pari a 1.000 euro una tantum.
Tale intervento riguarda, nello specifico:
– i lavoratori dipendenti stagionali e i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici, del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del presente Decreto;
– i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo con specifiche caratteristiche contrattuali nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del presente Decreto;
– i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo;
– i lavoratori intermittenti;
– i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– gli incaricati delle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro
– i lavoratori dello spettacolo.
BONUS LOCAZIONI
Viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso abitativo e affitto d’azienda delle imprese dei settori oggetto delle restrizioni, riferite ai codici ATECO quali attività prevalente (in allegato), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Viene, in ogni caso, mantenuta la condizione di accesso al beneficio in presenza di un calo del fatturato pari almeno al 50%, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del precedente periodo d’imposta 2019.
CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU
Non è dovuta la 2° rata dell’IMU 2020 con riferimento agli immobili e relative pertinenze in cui si svolgono le attività, per tutte le categorie interessate dalle restrizioni del DPCM 24/10/2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.
INDENNITÀ DA 800 EURO PER I LAVORATORI DEL SETTORE SPORTIVO
Per il mese di novembre 2020, viene erogata una indennità pari a 800 euro per i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società sportive dilettantistiche che hanno ridotto, cessato o sospeso la loro attività.
Una indennità forfettaria viene erogata a favore dei lavoratori del settore sportivo già destinatari della stessa misura prevista dai DL “Cura Italia” e DL “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), incrementato a 800 euro (dai precedenti 600 euro).
PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE E BLOCCO LICENZIAMENTI
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa del Covid-19 possono presentare domanda per 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario, nel periodo compreso tra il 16/11/2020 ed il 31/01/2021.
I periodi di integrazione già richiesti ed autorizzati, collocati anche parzialmente prima del 15 novembre 2020 sono imputati alle 6 settimane previste dal Decreto Ristori.
È introdotta una aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato.
La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.
Fino al 31 gennaio 2021 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo (licenziamenti), salvo i casi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibile entro il 31 maggio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Seguirà specifica circolare inerente alle misure da adottare in merito alla gestione del personale.
Allegati:
Per ulteriori informazioni contattare:
UFFICIO FISCALE
tel. 0173 226611
e-mail fiscale@acaweb.it