Con il nuovo DPCM del 3 novembre scorso, in vigore fino al 3 dicembre 2020, e con l’ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre, entrano in vigore le disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19.
Le indicazioni del governo sono di ordine nazionale – con norme valide in tutto il Paese – e di ordine locale, parametrate alla gravità della situazione: le Regioni d’Italia, infatti, vengono divise in tre aree diverse: zona rossa, zona arancione e zona verde, a seconda del grado di rischio e quindi delle situazioni relative a contagi, stato delle strutture ospedaliere, indice Rt e ad altri 21 criteri. Ogni area ha le sue misure restrittive.
LE PRINCIPALI RESTRIZIONI GENERALI A LIVELLO NAZIONALE:
– divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 05.00: divieto di spostamenti tranne che per esigenze lavorative, di studio, salute e necessità;
– chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi e dei negozi presenti all’interno, eccetto tabacchi, edicole, farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, presidi sanitari;
– chiusura delle attività di scommesse e videogiochi, ovunque siano collocati (cioè, anche se svolte in locali adibiti ad attività differente);
– chiusura di musei e mostre;
– a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale (escluso il trasporto scolastico dedicato) è consentito un coefficiente di riempimento fino al 50%;
– i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi soltanto in modalità a distanza;
– sono consentiti i corsi abilitanti all’autotrasporto su strada di merci e viaggiatori e i corsi di formazione e abilitanti autorizzati dal Ministero dei Trasporti
– sono consentite le prove teoriche e pratiche presso le autoscuole (le prove pratiche di guida potranno essere sospese in caso di aggravamento della situazione epidemiologica);
– sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di prevenzione
– sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché i centri culturali, centri sociali e ricreativi;
– lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica;
– sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e altri spazi all’aperto;
– restano sospese le attività in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso;
– sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose;
– sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere;
– sono sospesi i convegni, i congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
– l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti;
– sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
– restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
– resta garantita l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
– le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli.
RESTRIZIONI VALIDE NELLE REGIONI “ROSSE”, TRA LE QUALI IL PIEMONTE (Scenario di tipo 4)
Ad introdurre tali misure specifiche per il Piemonte è l’ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre, sentita la Regione Piemonte, in vigore da venerdì 6 novembre e valida per un periodo di 15 giorni.
Queste in sintesi le misure:
– È vietato ogni spostamento in ingresso e uscita dalle Regioni, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, motivi di salute e situazioni di necessità; sono consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare la didattica in presenza dove consentita; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; il transito sui territori collocati nello scenario 4 è consentito anche per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti, nei casi di comprovate esigenze.
– Sono sospese le attività commerciali al dettaglio ad eccezione dei generi alimentari e di prima necessità (contenute nell’allegato 23), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole attività consentite e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi; è comunque consentita l’attività di consegna a domicilio.
– Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla sola vendita di generi alimentari.
– Restano aperti tabaccai, edicole, farmacie e parafarmacie.
– Sono sospese le attività della ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) escluse le mense e il catering continuativo su base contrattuale, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle linee guida anti-contagio. È consentita la ristorazione a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento e di trasporto; fino alle ore 22.00 è consentita la ristorazione con asporto, fatto divieto il consumo sul posto o nelle adiacenze. Restano aperti gli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, fermo restando l’obbligo di distanza interpersonale di almeno 1 metro; si ricorda che per la Regione Piemonte è vietata la vendita e il consumo di bevande alcooliche dalle ore 21.00 alle ore 7.00
– Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, eccetto: lavanderia e tintorie, lavanderie industriali, servizi di pompe funebri e attività connesse, saloni di barbiere e parrucchiere (vedi allegato 24).
– E’ consentita l’attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno 1 metro da altra persona e con obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è consentita l’attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
– Tutte le attività non soggette alle restrizioni precedentemente citate sono consentite, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro (ad es. attività artigianali, di servizio, produttive industriali e commerciali, professionali).
Si ricorda alle aziende la necessità di adottare specifici protocolli in applicazione delle linee guida previste dalle autorità, per garantire la sicurezza di operatori, clienti, fornitori.
Allegati:
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