COVID-19 – LA ZONA ARANCIONE PER IL PIEMONTE DAL 17 AL 30 GENNAIO E LE ALTRE MISURE FINO AL 5 MARZO 2021

  

Con gli ultimi provvedimenti, il Governo estende fino al 30 aprile p.v. lo stato di emergenza sanitaria.

Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 estende inoltre le misure restrittive attualmente in atto.

Vengono modificati i colori di numerose regioni, tra le quali anche il Piemonte, che con decorrenza da domenica 17 gennaio passerà alla fascia arancione, fino a domenica 30 gennaio compresa.

 

FASCIA GIALLA – NOVITÀ PER LA RISTORAZIONE

Sabato 16 gennaio il Piemonte è ancora in fascia gialla, quindi con la ristorazione autorizzata ad operare dalle ore 5 alle ore 18.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati; sempre consentita, inoltre, la consegna a domicilio e, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per le attività con codice Ateco prevalente 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.

 

FASCIA ARANCIONE – CHE COSA SI PUÒ FARE

Da domenica 17 gennaio a domenica 31 gennaio 2021 compreso

– Tutti gli esercizi commerciali possono rimanere aperti.

– Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, e delle aggregazioni commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

– È consentito lo svolgimento dei mercati anche non alimentari.

– Restano aperti i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.).

– I ristoranti, i bar e le altre attività di ristorazione, compresi pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22.

 

Per le attività con codice Ateco prevalente 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.

È fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 20 alle ore 7 agli esercenti di attività  commerciali  al dettaglio,  agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, purché nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Sono consentite le attività delle strutture ricettive.

I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

MISURE DI CARATTERE NAZIONALE

Fino al 15 febbraio 2021

– Fino al 15 febbraio 2021, confermato il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Fino al 5 marzo 2021

– È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5 e le ore 22, a un massimo di due persone oltre a minori di 14 anni. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione in area gialla, e all’interno dello stesso Comune in area arancione e in area rossa (salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti.

– Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

– Permane il “coprifuoco”, cioè il divieto di spostarsi tra le ore 22 e le ore 5.

Restano ancora chiusi palestre e piscine e impianti sciistici.

Chiusura prorogata anche per cinema, teatri, sale giochi, centri scommesse, eventi sportivi al chiuso.

Allegato:

Per informazioni preghiamo rivolgersi agli Uffici della Segreteria Generale:
segreteria@acaweb.it
0173 226611

 

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