Con il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre il Governo ha emanato le nuove misure restrittive per il periodo natalizio. Dal 24 dicembre al 6 gennaio, l’Italia torna ad essere zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, zona arancione nei giorni feriali.
Fino al 21 dicembre vige la situazione attuale di zona gialla, con le attività commerciali aperte, bar e ristoranti aperti fino alle 18 e spostamenti consentiti tra regioni gialle.
Dal 21 al 23 dicembre l’Italia è ancora zona gialla, non sono previste limitazioni alle attività commerciali, bar e ristoranti possono operare fino alle 18 liberamente, ma possono comunque effettuare asporto fino alle 22 o consegne a domicilio. Rispetto all’attuale situazione, l’unica modifica riguarda il divieto di spostamento tra Regioni, salvo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità.
ITALIA ZONA ROSSA
Dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio, il 5 e 6 gennaio: Italia zona rossa.
I negozi sono chiusi, ad eccezione dei negozi alimentari, edicole, farmacie, tabaccai e tutte le attività di cui all’allegato 23 (come ad esempio: intimo e biancheria personale, giocattoli, profumerie, etc.) e allegato 24 (come ad esempio: barbieri e parrucchieri, lavanderie e tintorie, etc.) del DPCM 3/12/2020.
I mercati sono chiusi tranne che per i generi alimentari.
Ristoranti e bar restano chiusi ma possono comunque effettuare asporto fino alle 22 o consegne a domicilio.
Non sarà consentito uscire di casa, se non per esigenze di lavoro, salute o necessità.
Gli alberghi continuano ad operare per i propri clienti fornendo i pernottamenti e i pasti, con la sola eccezione del 31 dicembre in cui sarà consentito cenare esclusivamente in camera.
Alla zona rossa è stabilita la seguente deroga: sarà possibile effettuare una visita a un parente o amico, con i seguenti limiti:
- – recandosi in una sola abitazione nell’arco della giornata
- – senza uscire dalla propria Regione
- – con obbligo di rientro alle 22
- – con limite massimo di 2 persone, esclusi i minori di 14 anni, le persone disabili o non autosufficienti.
ITALIA ZONA ARANCIONE
Dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio: Italia zona arancione.
Sono aperte le attività commerciali e le attività di servizi, ma restano chiuse le attività di bar e ristoranti, che possono comunque effettuare asporto fino alle 22 o consegne a domicilio.
Non sono consentiti spostamenti fuori dal proprio comune di residenza, salvo nel caso in cui si risieda in un comune con meno di 5 mila abitanti, dove è consentito lo spostamento nel raggio di 30 km.
LE PRINCIPALI RESTRIZIONI GENERALI A LIVELLO NAZIONALE:
A livello nazionale, continuano a valere alcune restrizioni di carattere generale, sia nella zona gialla che nella zona rossa o arancione:
– divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 05.00: divieto di spostamenti tranne che per esigenze lavorative, di studio, salute e necessità;
– chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi e dei negozi presenti all’interno, eccetto tabacchi, edicole, farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, presidi sanitari;
– chiusura delle attività di scommesse e videogiochi, ovunque siano collocati (cioè, anche se svolte in locali adibiti ad attività differente);
– chiusura di musei e mostre;
– a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale (escluso il trasporto scolastico dedicato) è consentito un coefficiente di riempimento fino al 50%;
– i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi soltanto in modalità a distanza;
– sono consentiti i corsi abilitanti all’autotrasporto su strada di merci e viaggiatori e i corsi di formazione e abilitanti autorizzati dal Ministero dei Trasporti
– sono consentite le prove teoriche e pratiche presso le autoscuole (le prove pratiche di guida potranno essere sospese in caso di aggravamento della situazione epidemiologica);
– sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di prevenzione
– sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché i centri culturali, centri sociali e ricreativi;
– lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica;
– sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e altri spazi all’aperto;
– restano sospese le attività in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso;
– sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose;
– sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere;
– sono sospesi i convegni, i congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
– l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti;
– sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
– restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
– resta garantita l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
– le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli. Si ricorda che il 31 dicembre è consentita esclusivamente la cena in camera.
Si ricorda alle aziende la necessità di adottare specifici protocolli in applicazione delle linee guida previste dalle autorità, per garantire la sicurezza di operatori, clienti, fornitori.
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