Con un provvedimento del 7 ottobre u.s., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 dell’8 ottobre, il Ministro della Salute ha esteso l’obbligo di tampone per chi arriva in Italia dai seguenti Paesi:
– Belgio
– Francia
– Paesi Bassi
– Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
– Repubblica Ceca
– Spagna.
Le modalità operative per l’accertamento della negatività al Covid-19 riguardano le persone in ingresso in Italia, che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato nei Paesi elencati.
Questi gli obblighi:
– attestare di essersi sottoposti nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia a test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, risultato negativo, oppure di sottoporsi, entro 48 ore dall’ingresso a tale test, nella ASL competente, restando, nel frattempo in isolamento;
– comunicare il proprio ingresso al dipartimento prevenzione della ASL territorialmente competente.
L’Ordinanza ha ribadito che resta fermo l’obbligo per chiunque, in caso di insorgenza di sintomi da Covid-19, di darne tempestiva comunicazione all’autorità sanitaria e di rimanere in isolamento fiduciario in attesa di ricevere le conseguenti disposizioni.
Rimane invariata la possibilità di ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
Non sono, più, tenute a tali adempimenti le persone che entrano in Italia da Croazia, Grecia e Malta.
Sono, inoltre, esclusi da tali obblighi i seguenti soggetti e fattispecie:
– equipaggio dei mezzi di trasporto e personale viaggiante;
– spostamenti da e verso San Marino e Vaticano;
– ingressi per motivi di lavoro, regolati da speciali protocolli di sicurezza (Articolo 6, comma 6, lettere a)-d) DPCM 7 agosto);
– soggiorni brevi in Italia di 120 ore per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza;
– transiti in Italia con mezzi privati, di durata non superiore a 36 ore;
– cittadini e residenti degli Stati indicati negli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 del DPCM del 7 settembre 2020, in ingresso per motivi di lavoro;
– personale sanitario;
– lavoratori transfrontalieri;
– personale di imprese e enti con sede legale o secondaria in Italia, per spostamenti all’estero per motivi di lavoro di durata non superiore a 120 ore;
– funzionari e agenti dell’Unione Europea, o di organizzazioni internazionali, diplomatici, personale delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e della polizia di stato nell’esercizio delle proprie funzioni;
– alunni e studenti frequentanti un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora nel quale rientrano almeno una volta a settimana (Articolo 6, comma 7 DPCM 7 agosto).
Si precisa che non è previsto alcun obbligo di verifica o controllo a carico dei gestori delle strutture ricettive. È responsabilità di chi entra in Italia, provenendo o transitando da alcune zone considerate a rischio, attestare all’imbarco o alle autorità competenti il risultato di un tampone negativo o effettuare entro 48 ore il tampone in Italia, sottoponendosi a isolamento fiduciario.
ATTENZIONE – I dettagli relativi alle misure vigenti sul territorio nazionale per chi si sposta da e per i Paesi esteri sono contenuti nell’informativa pubblicata dal Ministero degli Affari esteri al link della sezione Viaggiare Sicuri: http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimento/saluteinviaggio/coronavirus/L’Italia
Le misure sono valide fino all’emanazione di un nuovo DPCM e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.
Per ulteriori informazioni contattare:
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