Riepiloghiamo le disposizioni emanate a livello regionale (DPGR 26 ottobre n. 120) che si coordinano con i provvedimenti adottati a livello nazionale (DPCM 24 ottobre) negli ultimi giorni, inerenti alle modalità di svolgimento delle attività commerciali e di somministrazione, per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19.
ACCESSO AI LOCALI
È vietato l’ingresso all’interno del locale alle persone che presentano sintomi da infezione respiratoria caratterizzata da febbre (superiore a 37,5°C).
Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra i clienti.
IMPORTANTE: ESPORRE I CARTELLI ALL’INGRESSO
RISTORANTI
Gli esercenti delle attività di ristorazione e somministrazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), devono obbligatoriamente esporre all’ingresso del locale un CARTELLO (vedasi allegato) che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
I ristoratori dovranno calcolare tale numero basandosi sulle norme di riferimento (il massimo di 4 persone al tavolo, il distanziamento richiesto di almeno 1 metro tra le persone e le varie possibilità di disposizione dei tavoli nel proprio locale): sul cartello andrà indicato infatti il numero massimo possibile di persone ammesse, tenendo conto anche di eventuali postazioni al bancone con seduta.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Le attività commerciali al dettaglio devono obbligatoriamente esporre all’ingresso del locale un CARTELLO (vedasi allegato) che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Per i locali fino a 40 mq può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori. Per i locali di dimensioni superiori, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, dove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. Le attività devono verificare, oltre al rispetto del distanziamento interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
MASCHERINE
I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i titolari dell’azienda e i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti ed i colleghi.
L’obbligo di avere con sé e utilizzare la mascherina sussiste:
– nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private;
– in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi;
– sui mezzi di trasporto;
– in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all’aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita;
– in tutte le aree pertinenziali delle scuole.
Il Decreto della Regione Piemonte del 26 ottobre specifica che possono essere utilizzate:
– mascherine di comunità;
– monouso;
– lavabili;
– auto-prodotte;
– in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
ORARI DI ACCESSO AI LOCALI
In base alle disposizioni previste dal DPCM del 24 ottobre e dall’Ordinanza Regionale del 23 ottobre le attività devono rispettare i seguenti orari:
– Le attività di ristorazione e somministrazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 18.00.
– La consumazione al tavolo è consentita per un numero massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
– Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
– Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
– Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
– Resta consentita fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Tale limitazione viene anticipata alle 23.00 nella Regione Piemonte, data la limitazione agli spostamenti fino alle 5.00 del giorno successivo (vedasi i chiarimenti della Regione nel file allegato). Ai sensi dell’Ordinanza regionale, è consentito per gli operatori trattenersi presso l’attività economica dopo le 23.00 al fine di espletare le proprie mansioni lavorative, a condizione che il locale sia chiuso al pubblico e che si operi per il tempo strettamente necessario.
– La Regione Piemonte ha disposto il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 21.00 alle ore 07.00 per gli esercenti le attività commerciali al dettaglio, gli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pizza al taglio, pub, birrerie, enoteche, vinerie ecc.) ed i circoli culturali e sociali.
– Resta consentita l’attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
IGENIZZAZIONE MANI
Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità ai sistemi per l’igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori. La disinfezione delle mani deve essere attuata prima della manipolazione della merce esposta.
DISINFEZIONE LOCALI
Garantire pulizia e disinfezione ambientale con frequenza quotidiana ed in funzione dell’orario di apertura. Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni.
BARRIERE
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); il personale dovrà comunque indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
ELENCO AVVENTORI RISTORANTI
Si ricorda che i ristoranti devono obbligatoriamente tenere un registro/elenco di tutti i soggetti avventori del locale. Tale elenco deve contenere i nominativi sia dei soggetti con prenotazione, sia dei soggetti che non hanno prenotato. L’elenco deve essere mantenuto per un periodo di 14 giorni.
ALTRI DIVIETI
È confermata la chiusura di qualsiasi esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle 00.00 alle 5.00, fatta eccezione per le attività di farmacia, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nel rispetto del divieto di consumazione all’interno degli esercizi.
Tale limitazione viene anticipata alle 23.00 nella Regione Piemonte, data la limitazione agli spostamenti fino alle 5.00 del giorno successivo.
GRANDI SUPERFICI DI VENDITA
Nelle giornate di sabato e domenica è vietata l’apertura delle grandi superfici di vendita e delle attività annesse o pertinenti, superiori a metri quadri 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e superiori a metri quadri 2.500 per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nonché dei centri commerciali, aventi la superficie di vendita della grande struttura di vendita, ivi inclusi gli esercizi commerciali a prescindere dalla loro superficie di vendita presenti al loro interno, fatte salve le strutture presenti ni zone commerciali A1; sono fatti salvi la vendita di generi alimentari, di alimenti e prodotti per animali, di prodotti per l’igiene della casa e della persona, piante e fiori e relativi prodotti accessori, servizi alla persona, edicole e rivendite di monopoli, i pubblici esercizi e le stazioni di rifornimento carburanti.
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