COVID-19 – IL PIEMONTE TORNA IN FASCIA ARANCIONE DA LUNEDÌ 1° MARZO

  

Da lunedì 1° marzo 2021 il Piemonte lascerà la zona gialla e tornerà in zona arancione.

FASCIA ARANCIONE – CHE COSA SI PUÒ FARE

– Tutti gli esercizi commerciali possono rimanere aperti.

– Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, e delle aggregazioni commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

– È consentito lo svolgimento dei mercati anche non alimentari.

– Restano aperti i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, ecc.).

– I ristoranti, i bar e le altre attività di ristorazione, compresi pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22.

Per le attività con codice Ateco prevalente 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.

È fatto divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 20 alle ore 7 agli esercenti di attività  commerciali  al dettaglio,  agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Possono restare aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, purché nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

È possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.

Laddove il proprio Comune non disponga di appositi punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

Strutture ricettive

Le strutture ricettive sono aperte e i ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

Seconde case

Le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere alcuna limitazione territoriale rispetto alle cosiddette “seconde case”, purché sia dimostrabile l’avere titolo ad accedervi (data di atto di proprietà o di stipula affitto registrati prima dell’entrata in vigore del Dl 14 gennaio 2021). La possibilità di fruizione della seconda casa è limitata al nucleo familiare convivente.

 

MISURE DI CARATTERE NAZIONALE

Fino al 27 marzo 2021

– Confermato il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

– È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5 e le ore 22, a un massimo di due persone oltre a minori di 14 anni. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione in area gialla, e all’interno dello stesso Comune  in area arancione (salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti).

Nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

– In deroga, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

– Permane il “coprifuoco”, cioè il divieto di spostarsi tra le ore 22 e le ore 5.

Restano ancora chiusi palestre e piscine e impianti sciistici.

Chiusura prorogata anche per cinema, teatri, sale giochi, centri scommesse, eventi sportivi al chiuso.

 

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