COVID-19 – IL PIEMONTE IN ZONA “ARANCIONE”. IL COMMERCIO RIAPRE

  

Il Ministero della Salute ha comunicato l’emanazione della nuova ordinanza che ha effetto da domenica 29 novembre che decreta il passaggio del Piemonte da “zona rossa” a “zona arancione”, allentando così alcune delle restrizioni in vigore.

A partire da domenica 29 novembre, quindi, queste le disposizioni che riguardano la nostra regione.

LE PRINCIPALI RESTRIZIONI GENERALI A LIVELLO NAZIONALE:

  • divieto di circolazione dalle ore 22.00 alle ore 05.00: divieto di spostamenti tranne che per esigenze lavorative, di studio, salute e necessità;
  • chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi e dei negozi presenti all’interno, eccetto tabacchi, edicole, farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, presidi sanitari;
  • chiusura delle attività di scommesse e videogiochi, ovunque siano collocati (cioè, anche se svolte in locali adibiti ad attività differente);
  • chiusura di musei e mostre;
  • a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale (escluso il trasporto scolastico dedicato) è consentito un coefficiente di riempimento fino al 50%;
  • i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi soltanto in modalità a distanza;
  • sono consentiti i corsi abilitanti all’autotrasporto su strada di merci e viaggiatori e i corsi di formazione e abilitanti autorizzati dal Ministero dei Trasporti
  • sono consentite le prove teoriche e pratiche presso le autoscuole (le prove pratiche di guida potranno essere sospese in caso di aggravamento della situazione epidemiologica);
  • sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di prevenzione
  • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché i centri culturali, centri sociali e ricreativi;
  • lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica;
  • sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e altri spazi all’aperto;
  • restano sospese le attività in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso;
  • sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose;
  • sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere;
  • sono sospesi i convegni, i congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti;
  • sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
  • resta garantita l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli.

RESTRIZIONI VALIDE NELLE REGIONI “ARANCIONI”, TRA LE QUALI IL PIEMONTE 

COMMERCIO

Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili, quindi tutti gli esercizi commerciali possono rimanere aperti, sia in sede fissa che ambulante.

Sono consentiti tutti i servizi alla persona, compresi i centri estetici.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacieparafarmaciepresidi sanitari, punti vendita di generi alimentaritabacchi ed edicole.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che:

  • sia rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro
  • gli ingressi vengano dilazionati
  • si osservi il divieto di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Si ricorda che le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, comprese le misure di cui agli allegati 9 e 11 del Dpcm 03.11.2020 (vedi documenti allegati).

I negozi possono effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.

Per la clientela è consentito lo spostamento, nel caso in cui il proprio Comune non disponga di appositi punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze.

Tali esigenze dovranno essere indicate nell’autodichiarazione.

PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE

Nella “zona arancione”, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi barpasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

La somministrazione di alimenti e bevande è sospesa anche nei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che, in quanto chiusi, non esercitano tale attività subordinata e collaterale.

Possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni.
Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.

Le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.

SPOSTAMENTI

Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento.

Dalle 22 alle 5 – in uniformità con le disposizioni nazionali – sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune.

Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Nelle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

AUTODICHIARAZIONE

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.

La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Si ricorda alle aziende la necessità di adottare specifici protocolli in applicazione delle linee guida previste dalle autorità, per garantire la sicurezza di operatori, clienti, fornitori.

 

Allegati:

Per ulteriori informazioni contattare:

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI
SEGRETERIA GENERALE
Piazza San Paolo, 3 – 12051 Alba (CN)
segreteria@acaweb.it

 
 

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