DALL’11 FEBBRAIO, STOP MASCHERINE ALL’APERTO E RIAPRONO LE DISCOTECHE
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 che modifica alcune disposizioni per lo svolgimento in sicurezza delle attività, estendendo la durata del Green Pass Rafforzato.
Con un’ordinanza del Ministero della Salute, inoltre, dall’11 febbraio non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto, su tutto il territorio nazionale.
GREEN PASS RAFFORZATO ILLIMITATO
Le nuove disposizioni rendono il Green Pass Rafforzato illimitato nei seguenti casi:
– avvenuta somministrazione della dose di richiamo (dose booster o terza dose),
– avvenuta guarigione, al completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi).
A coloro che sono risultati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla prima dose di vaccino, è rilasciato il Green Pass Rafforzato con validità di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
AUTOSORVEGLIANZA
L’autosorveglianza, cioè la possibilità di non rispettare la quarantena, in caso di contatto con un positivo, ma di utilizzare le mascherine FFP2 per almeno 10 giorni qualora non si presentino sintomi dall’ultima esposizione al caso di persona positiva, si applica alle persone che:
– abbiano ricevuto la dose booster
– abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti
– siano guarite nei 120 giorni precedenti
– NOVITÀ: in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario
GREEN PASS RAFFORZATO IN ZONA ROSSA
Sono eliminate le restrizioni previste in zona rossa per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato. Pertanto, le restrizioni previste nelle zone rosse, dovranno essere rispettate soltanto dalle persone non vaccinate.
DISCOTECHE E SALE DA BALLO
Dall’11 febbraio riaprono le discoteche. L’accesso è consentito solo a coloro che hanno il Green Pass Rafforzato e dovranno indossare la mascherina, tranne quando si sta in pista a ballare, nei locali al chiuso.
Nelle discoteche all’aperto si potrà stare invece senza mascherina. La capienza consentita è del 50% al chiuso, 75% all’aperto.
MASCHERINE ALL’APERTO
Dall’11 febbraio non sarà più obbligatorio l’uso delle mascherine all’aperto. Lo ha stabilito l’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 febbraio 2022.
Rimane l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli quando si configurino assembramenti o affollamenti.
LAVORATORI OVER 50
Dal 15 febbraio e fino al 15 giugno p.v. sarà in vigore l’obbligo vaccinale sul posto di lavoro per tutti gli over 50 residenti in Italia. Pertanto i lavoratori, sia nel settore pubblico sia nel settore privato, dovranno esibire il Green Pass Rafforzato che attesta la vaccinazione o la guarigione – per poter accedere ai luoghi di lavoro, pena una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro e l’interruzione della corresponsione dello stipendio (mentre verrà conservato il posto di lavoro).
Per i datori di lavoro che non adempiono agli obblighi di verifica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1000.
CITTADINI STRANIERI
Il Decreto consente l’accesso ai servizi e alle attività dove è richiesto il Green Pass Rafforzato (ad. es. bar, ristoranti, alberghi, etc…) agli stranieri che si trovano in Italia anche se provengono da luoghi con regole vaccinali diverse.
I soggetti che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, possono accedere ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un tampone rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).
Il tampone non è obbligatorio per i soggetti guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.
Anche nel caso di soggetti vaccinati con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi ed alle attività per le quali è richiesto il Green Pass Rafforzato è consentito, in ogni caso, previa effettuazione di tampone rapido o molecolare.
Cittadini stranieri: controlli e sanzioni
In caso di mancata verifica dei requisiti previsti da parte dei titolari dei servizi e delle attività per le quali è richiesto il green pass rafforzato, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.
Certificati non verificabili con l’App VerificaC19 – Si ricorda che non tutti i certificati emessi da stati esteri possono essere verificati tramite lettura del QR code dall’App VerificaC19. In questi casi dovrà essere richiesto un certificato, cartaceo o digitale, emesso dalle autorità sanitarie nazionali estere competenti. Sono accettati certificati in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. I certificati redatti in altre lingue dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata.
DECRETO LEGGE 4 FEBBRAIO 2022, N. 5
ORDINANZA MINISTERO SALUTE 8 FEBBRAIO 2022
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