Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172 con cui si introduce, a partire dal 6 dicembre 2021, il cosiddetto Green Pass «rafforzato», rilasciato solo a persone vaccinate o guarite dal Covid, che consentirà di accedere a una serie di attività, servizi e spostamenti.
GREEN PASS “RAFFORZATO”
Per Green Pass «rafforzato» si intende il Certificato verde Covid-19 ottenuto a seguito di:
– completamento del ciclo vaccinale “primario” (due dosi su due)
– prima dose dei vaccini che ne richiedono due (dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla seconda dose)
– vaccino monodose
– unica dose di vaccino per i soggetti che abbiano precedentemente contratto il virus
– vaccino con dose di richiamo (il cosiddetto booster o terza dose)
– avvenuta guarigione (validità 6 mesi)
Il nuovo decreto prevede che la durata del Green Pass rafforzato, a partire dal 15 dicembre, sia ridotta da 12 a 9 mesi.
GREEN PASS “BASE”
Per Green Pass «base» si intende il Certificato verde Covid-19 ottenuto a seguito di:
– test molecolare negativo (validità 72 ore)
– test antigenico rapido (validità 48 ore)
Esenzioni
Il Green Pass, base o rafforzato, non viene richiesto ai bambini sotto i 12 anni e ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, la cui validità è stata prorogata al 31/12/2021.
CHE COSA SI PUÒ FARE CON IL NUOVO GREEN PASS “RAFFORZATO”
Il nuovo Green Pass rafforzato sarà necessario, anche in zona bianca, dal 6 dicembre fino al 15 gennaio (salvo proroghe) per accedere a:
– ristorazione al tavolo al chiuso (ristoranti, pizzerie, pub, bar, pasticcerie, etc.),
– feste e discoteche,
– cerimonie pubbliche,
– spettacoli,
– eventi sportivi (stadi, palazzetti).
App Verifica-C19
L’applicazione per verificare il Green Pass rafforzato sarà sempre Verifica-C19, che verrà aggiornata per permettere agli addetti al controllo di distinguere tra i possessori di Green pass rafforzato e Green pass base.
CHE COSA SI PUÒ FARE CON IL GREEN PASS “BASE” (tampone)
Il Green Pass “base” resta confermato per accedere a:
– luogo di lavoro,
– palestra, piscina e attività sportiva al chiuso,
– spogliatoi e docce (anche nel caso di attività sportiva all’aperto),
– mezzi di trasporto a lunga percorrenza (treni ad alta velocità, intercity, aerei ecc),
– mezzi del trasporto ferroviario regionale e interregionale e del trasporto pubblico locale (metropolitane, autobus e tram),
– servizi di ristorazione delle mense e catering continuativo su base contrattuale,
– alloggiare negli alberghi.
Alberghi e strutture ricettive. NOVITA!
Il nuovo decreto ha introdotto l’obbligo del Green Pass base per alloggiare nelle strutture ricettive, oltre che per accedere ai ristoranti delle strutture ricettive (qualora siano riservati esclusivamente a chi alloggia), e ai servizi collegati quali piscine, palestre, centri benessere e spogliatoi.
Pertanto, nel caso in cui i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti esterni, che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, sia in possesso del Green Pass rafforzato, in caso di consumo al tavolo al chiuso.
Palestre e piscine
Nella zona bianca l’accesso alle palestre, alle piscine e ai circoli sportivi al chiuso resta consentito con il Green Pass base.
Il nuovo decreto introduce l’obbligo di avere il Green Pass base per accedere agli spogliatoi, anche da parte di quanti praticano attività sportiva all’aperto.
DOVE NON SERVE IL GREEN PASS
Con il nuovo decreto, resta libero l’accesso a bar e ristoranti all’aperto, così come per la consumazione al bancone o per acquistare cibo o bevande da asporto.
È consentita la pratica sportiva all’aperto, senza possibilità però di accedere a docce e spogliatoi degli impianti sportivi.
Resta confermata anche la possibilità di fare shopping o la spesa al supermercato senza green pass.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Controlli
Il nuovo decreto prevede una stretta sui controlli, definendo “un piano per l’effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto del possesso delle certificazioni”.
Verifica Green Pass lavoratori
Per semplificare e razionalizzare le verifiche sul possesso del Green Pass, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19 .
Con la conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, i lavoratori che consegnano la Certificazione verde Covid-19, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro. Questa disposizione, tuttavia, è stata oggetto di una Segnalazione del Garante Privacy, inoltrata a Governo e Parlamento nel corso dell’esame del provvedimento in Senato. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.
Corsi di formazione
Con la Legge n.165 del 19/11/21 il Green Pass base è diventato obbligatorio anche per partecipare a corsi di formazione in presenza.
Obbligo vaccinale lavoratori che accedono alle RSA
Ricordiamo che l’obbligo vaccinale, quindi il Green Pass rafforzato, si applica anche a tutti i soggetti esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
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