(agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, allevamento, ippicoltura, pesca e acquacoltura).
Si informa che dopo numerosi atti e decreti normativi (nonché’ nostra circolare informativa del 27/11/2020), per le imprese del settore agricolo e non solo, è finalmente possibile richiedere l’esonero in oggetto relativo ai contributi da gennaio 2020 a giugno 2020.
Salvo proroghe, ad oggi la scadenza di legge per presentare le domande è il 12 maggio 2021.
Dunque, sono a disposizione delle filiere agroalimentari i fondi stanziati dal Decreto Rilancio, finalizzati all’esonero straordinario dai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro (di imprese agricole e non) dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, con lo scopo di incentivare il rilancio produttivo e occupazionale di uno dei più importanti settori del nostro paese.
RIFERIMENTI NORMATIVI/AMMINISTRATIVI
- • decreto-legge n. 34/2020;
- • decreto-legge n. 104/2020;
- • legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- • D.M. 15 settembre 2020;
- • D.M. 10 dicembre 2020;
- • messaggio Inps n. 3341/2020;
- • messaggio Inps n. 4353/2020.
in ultimo: circolare Inps n. 57 del 12/04/2021, che ha reso operativo e richiedibile l’esonero.
ENTITÀ DELL’ESONERO
• Esonero nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 ed il 30 giugno 2020
– fermo restando l’aliquota delle prestazioni pensionistiche,
– al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza ed assistenza obbligatoria.
• Restano dovute altre contribuzioni, tra le quali:
– i contributi a carico dei lavoratori;
– i premi INAIL (per le aziende non agricole).
Per tale misura sono stati destinati 477,9 milioni di euro per cui, in caso di superamento di tale importo, l’istituto previdenziale dovrà provvedere a ricalcolare l’agevolazione a tutti i beneficiari in maniera proporzionale, chiedendo ad essi il pagamento delle differenze contributive rispetto all’esonero autorizzato e goduto.
A CHI SPETTA: CODICI ATECO BENEFICIARI DELL’ESONERO
Possono beneficiare dell’esonero contributivo le imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono le attività individuate dai seguenti codici ATECO dichiarati in CCIAA e all’Agenzia delle Entrate:
Importante: CONDIZIONI E REQUISITI
LIMITE AIUTI DI STATO TEMPORANEI: CONCESSI A IMPRESE CAUSA PANDEMIA (c.d. TEMPORARY FRAMEWORK)
Ai sensi delle norme citate, l’agevolazione è concessa nei limiti individuali fissati dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 ed, in particolare, dalla e dalle sue successive modifiche e integrazioni (c.d. “”) in base al seguente schema:
A tal fine le imprese possono verificare i propri massimali tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (banca dati digitalizzata che consente di verificare quali agevolazioni, nella forma di aiuti di Stato, sono stati concessi ad un’impresa nel rispetto della normativa europea) collegandosi al seguente sito:
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
ATTENZIONE: i gruppi di imprese dovranno attenersi alle regole della c.d. “impresa unica” già previste dalla normativa “de-minimis”.
STATO DI DIFFICOLTÀ DICEMBRE 2019
Per presentare la domanda, è richiesto all’azienda di dichiarare che non si trovava in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) alla data del 31 dicembre 2019; oppure che trattasi di microimpresa o piccola impresa (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non soggetta a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi del diritto nazionale destinataria di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
DIMENSIONE IMPRESA
Infine, l’impresa deve dichiarare la sua classificazione in base alla dimensione aziendale:
– microimpresa: Occupati (ULA) < 10 e bilancio o fatturato <= 2 milioni
– piccola impresa: Occupati (ULA) < 50 e bilancio o fatturato <= 10 milioni
– media impresa: Occupati (ULA) < 250 e bilancio <= 50 milioni oppure fatturato <= 43 milioni
– grande impresa: Occupati (ULA) >= 250 oppure bilancio > 50 milioni oppure fatturato > 43 milioni
ALTRE CONDIZIONI:
– DURC regolare;
– Rispetto norme salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
– Osservanza dei contratti collettivi (nazionali, regionali, territoriali o aziendali), sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
NB: In caso di non rispetto di tutte le condizioni e i requisiti indicati dalla normativa, è previsto – in sede di eventuali controlli ispettivi – il recupero dell’esonero maggiorato di sanzioni.
PARTICOLARITÀ PER AZIENDE AGRICOLE
Alle aziende agricole che esercitano più attività agricole, tale esonero è riconosciuto per la contribuzione – sempre a carico datore – complessiva dell’azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall’impresa.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226611