Il Garante per la Protezione dei dati personali, a seguito di numerosi chiarimenti richiesti in tema, ha rielaborato le indicazioni per le imprese in relazione alla normativa emergenziale per fronteggiare il Covid-19.
A tal fine, ha elaborato un documento che sintetizza i comportamenti da adottare per bilanciare gli interessi, che nell’attuale situazione emergenziale, possono scontrarsi: sicurezza sanitaria e diritto alla riservatezza. Il Garante chiarisce che tra le fonti di riferimento in tema un posto di primaria importanza spetta al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19” e alle “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche del 14 luglio 2020”.
Per prima cosa il Garante ha chiarito che, se è vero che il cliente può rifiutarsi di farsi misurare la temperatura e fornire agli operatori di settore i dati personali richiesti è altrettanto vero che i titolari delle diverse realtà economiche, associative o ricreative possono vietarne l’accesso presso i loro locali. La tutela del diritto alla riservatezza non può escludere la tutela del diritto alla salute pubblica.
È importante ricordare però che ogni titolare delle di- verse realtà di riferimento ha l’obbligo di adottare dei comportamenti che non ledano i diritti dei clienti, primo tra tutti bisogna evitare che la temperatura rile- vata ai clienti possa essere conosciuta da estranei, a tal fine bisogna individuare all’interno della struttura commerciale, associativa o ricreativa i soggetti specificata- mente autorizzati ad effettuare la rilevazione della tem- peratura, avendo comunque cura di acquisire solo i dati strettamente necessari.
In questo quadro, così sintetizzato, il diritto alla privacy e il diritto alla sicurezza possono convivere in un bilanciamento di interessi che realizza la miglior tutela di tutte le parti interessate.
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