Il Decreto Legge del 13 marzo 2021, n. 30, ridefinisce ed integra le misure di contenimento del virus per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021 e reca disposizioni in materia di congedi per genitori e bonus baby-sitting.
Spostamenti
Oltre alle misure attualmente adottate per la Regione Piemonte in zona Rossa, il Decreto legge ha previsto ulteriori limitazioni agli spostamenti, in particolare per il periodo pasquale.
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in “zona bianca”, si applicano le misure previste per la “zona rossa”.
Tuttavia, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, in ambito regionale, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi e della fascia oraria tra le 5 e le 22.
Ricordiamo che da lunedì 15 marzo a venerdì 2 aprile e nella giornata di martedì 6 aprile 2021 in zona rossa non è consentito nessuno spostamento se non per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute.
Nello stesso periodo, nei territori classificati “zona gialla” si applicano le restrizioni attualmente previste per la “zona arancione”, dove è consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una sola volta al giorno, tra le 5 e le 22 nel rispetto del limite numerico (due persone).
Congedi per genitori
Il Decreto introduce fino al 30 giugno 2021 e con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2021, un aiuto per i genitori lavoratori dipendenti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli, consistente nella possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti.
Tali congedi saranno retribuiti infatti al 50% per i figli sotto i 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni si potrà usufruire del congedo ma senza retribuzione.
In alternativa si prevede, per chi ha figli under 16, il diritto allo smart working.
In attesa che le procedure per le richieste siano attivate da parte dell’Inps, riassumiamo le misure previste dal Decreto:
– I genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 16 anni, in alternativa tra loro potranno svolgere il loro lavoro in modalità agile (smartworking), per il periodo corrispondente alla sospensione dell’attività didattica in presenza o all’eventuale isolamento dovuto al Covid-19 (quarantena).
– I genitori di figli minori di 14 anni, cui non sarà possibile applicare il lavoro agile (smartworking), si potranno astenere dal lavoro e potranno richiedere un congedo straordinario con un’indennità INPS pari al 50% della retribuzione abituale.
– Il lavoratore potrà inoltre richiedere all’INPS la conversione nel nuovo congedo straordinario dei congedi parentali utilizzati dal 01/01/2021 al 13/03/2021 per l’assistenza di figli in didattica a distanza o quarantena.
– Laddove la prestazione non possa essere svolta mediante il ricorso al lavoro agile, in caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, uno dei genitori ha diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (permesso non retribuito).
Bonus baby-sitting
Ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, agli autonomi, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario privato accreditato, per i figli conviventi minori di 14 anni, è riconosciuta la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, con un limite massimo di 100 euro settimanali. Il bonus verrà erogato con il sistema del “libretto di famiglia” (ex voucher).
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