In base al nuovo decreto legge del Governo e all’ordinanza che verrà firmata dal ministro Roberto Speranza, da lunedì 15 marzo il Piemonte è in Zona Rossa.
PIEMONTE, BLOCCO MERCATI E SECONDE CASE
Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 36, inoltre, vengono disposte ulteriori restrizioni per il Piemonte.
A partire da domenica 14 marzo sono chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Da sabato 13 marzo, inoltre, non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale, seconde case, nel territorio della Regione Piemonte, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità.
ZONA ROSSA
A partire da lunedì 15 marzo, con il Piemonte in zona rossa, si applicano le seguenti restrizioni.
Spostamenti
Resta confermato il divieto generalizzato di spostamenti, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute. Restano sempre possibili i rientri alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Divieto di recarsi in visita in un’altra abitazione privata abitata.
Ricordiamo che, sull’intero territorio nazionale e fino al prossimo 27 marzo, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra Regioni, salvo che per motivi di lavoro, necessità o salute.
Confermato il divieto generale di spostamenti dalle 22 alle 5 del giorno successivo, fatte salve le consuete cause di esclusione (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute).
Attività commerciali al dettaglio
Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (vedasi allegato), sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia permesso l’accesso alle sole predette attività consentite, ferme restando le chiusure previste nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole, librerie, le lavanderie, tintorie.
Ristorazione (bar e ristoranti)
Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar e ristoranti) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.
Resta consentita la sola ristorazione (bar e ristoranti) con consegna a domicilio senza limiti di orario, nonché la ristorazione con asporto fino alle 22, con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze.
Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.
Dalle 20 stop per tutti alla vendita di alcolici.
Resta sempre consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai clienti alloggiati.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti nelle aree di servizio delle autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti.
Servizi alla persona
Sono sospese le attività dei servizi alla persona, compresi i saloni di barbiere e parrucchiere. Possono restare aperte le attività individuate nell’allegato 24 (vedasi allegato) e che ricomprendono: lavanderie, tintorie, pompe funebri.
Attività motoria e attività sportiva
Tutte le attività svolte in piscine, palestre, centri natatori, centri benessere e termali, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese.
È consentito svolgere individualmente attività motoria in forma individuale in prossimità della propria abitazione con obbligo di mascherina.
Ai sensi dell’Ordinanza Regionale, è fatto divieto di accesso alle aree attrezzate per gioco e sport in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici.
Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente. Confermata la sospensione delle attività dei parchi tematici e di divertimento.
Corsi di formazione pubblici e privati
Si conferma la regola della modalità a distanza.
Sono consentiti i corsi di formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza, e corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio.
Ricordiamo la possibilità di effettuare la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa.
Allegati:
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