La Regione Piemonte ha emanato l’ordinanza che regola il prosieguo della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Covid-19 sul territorio regionale.
Il presente provvedimento ha validità fino al 14 giugno e recepisce il DPCM 17.05.2020, revocando l’ordinanza n. 58 del 18 maggio 2020 della Regione Piemonte.
LOCALI PUBBLICI
ORARI: a partire dal 23 maggio per le attività di somministrazione l’orario massimo di chiusura è fissato alle ore 01.00 (con facoltà per i Sindaci di anticipare l’orario).
REGOLE DI SICUREZZA: anche ai tavoli vige il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, regola che devono osservare tutte le persone non conviventi, compresi congiunti, amici e conoscenti. Possono sedere allo stesso tavolo a distanza inferiore al metro ESCLUSIVAMENTE i soli congiunti conviventi (famiglie i cui componenti vivono insieme).
MASCHERINE
Obbligatorio indossarla nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico. In tutti i centri commerciali e nelle grandi superfici di vendita, l’uso della mascherina è obbligatorio anche nelle aree pertinenziali al chiuso e all’aperto (ad esempio, parcheggi, giardini, aree gioco, piazzali antistanti gli ingressi). Nei locali pubblici i clienti devono indossarla sempre, tranne quando sono seduti al tavolo.
ASSEMBRAMENTO
Si ricorda che è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati. Si considera tale ogni gruppo di persone (anche 2 o 3) che non rispettano le distanze di sicurezza e non indossano la mascherina.
A rispondere della violazione sono tutti coloro che fanno parte dell’assembramento.
ATTIVITÀ CHE RIAPRONO DAL 25 MAGGIO
Sono consentite l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nonché delle linee guida redatte in data 19 maggio 2020 dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in allegato Linee Guida sport di base e attività motoria, Linee Guida sport squadra, Linee guida sulle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali) e delle schede tecniche “Piscine” e “Palestre” dell’ordinanza 63 della Regione Piemonte (in allegato).
Restano comunque sospese le attività di centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali.
Per quanto riguarda le singole discipline le Federazioni sportive nazionali, le Discipline Sportive associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti da CONI e CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi (anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto) dovranno adottare protocolli pensati appositamente per le esigenze di ogni singolo sport, per tutelare la salute di atleti, gestori e di chiunque a qualsiasi titolo frequenti queste strutture.
ALTRE INFORMAZIONI
PROTOCOLLO SICUREZZA
Ricordiamo che le imprese che riaprono sono tenute obbligatoriamente ad adottare il protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro condiviso tra il Governo e le parti sociali il 24 aprile 2020 ed attenersi alle linee guida specifiche di settore.
Vi invitiamo a prendere contatto con la scrivente per informazioni specifiche per ogni singola categoria e per l’elaborazione del documento.