L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito nuove indicazioni in merito agli obblighi di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi. In particolare con due recenti risposte del 23 ottobre 2019 è intervenuta sui c.d. “ticket restaurant” e sulla ventilazione dei corrispettivi.
BUONI PASTO
Per la corretta gestione dei casi in cui sono utilizzati i c.d. “ticket restaurant” (o buoni/carte similari), l’Agenzia richiede che, completata la prestazione nei confronti del cliente che utilizza il buono, il prestatore provveda ad emettere il documento commerciale con l’indicazione della parte di “corrispettivo non riscosso”, che confluisce nella memoria permanente del Registratore nonché nelle informazioni da trasmettere a fine giornata.
Poiché anche la fattura elettronica trasmessa successivamente a riepilogo dei buoni erogati confluirà nei dati dei ricavi con debito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate terrà conto del disallineamento tra i dati ricevuti telematicamente e IVA liquidata periodicamente.
CORRISPETTIVI VENTILATI
Ricordiamo che ad alcune categorie di soggetti (es. commercio al minuto di alimentari, dietetici, farmaceutici) è consentita la registrazione unica dell’ammontare giornaliero degli incassi, senza distinzione per aliquota IVA applicabile, con successiva ripartizione in proporzione agli acquisti effettuati alle diverse aliquote durante l’anno (c.d. “ventilazione”).
Poiché il documento commerciale prevede comunque il campo dell’aliquota IVA applicata, l’esercente che ha adottato la ventilazione dei corrispettivi eviterà l’indicazione dell’aliquota dei singoli beni utilizzando in tale campo la dicitura “AL – Altro non IVA”.
LETTERE DI “COMPLIANCE”
L’Agenzia delle Entrate ha anticipato l’invio a breve di lettere destinate a chi non risulta aver correttamente trasmesso i dati dei corrispettivi pur essendo obbligato dal 1º luglio scorso.
Tali avvisi, che non prevedono ancora l’applicazione di sanzioni, hanno l’intento di informare il contribuente ed indirizzarlo al corretto adempimento e monitoraggio del sistema di invio.
Successivamente, saranno applicabili le sanzioni pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 500 euro, oltre alla sanzione accessoria della sospensione all’autorizzazione dell’attività qualora nel corso di un quinquennio vengano contestate quattro distinte violazioni.
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