Il nuovo Dpcm del 11.03.2020, ferme restando le restrizioni contenute nei precedenti decreti che non siano in contrasto con l’attuale provvedimento, introduce nuove limitazioni per il contenimento della diffusione del Coronavirus, che sono in vigore da oggi, giovedì 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020.
Il commercio all’ingrosso non è interessato da queste restrizioni.
La sospensione riguarda tutte le attività del commercio al dettaglio – esclusi i punti vendita di generi alimentari e di prima necessità come farmacie e parafarmacie, ma anche edicole e tabaccai, oltre a un lungo elenco di altre attività indicate nell’allegato 1.
Lo stop riguarda anche il settore della ristorazione, ma resta possibile effettuare consegne a domicilio.
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri, estetiste, salvo quelle ricomprese nell’allegato 2:
Rimangono aperti i distributori di benzina e le officine meccaniche, gli artigiani (idraulici, elettricisti, ecc.), ma anche banche, assicurazioni, Poste e servizi finanziari, così come la filiera agroalimentare.
In tutte le attività aperte restano ferme le prescrizioni di sicurezza come distanza interpersonale di un metro e le norme igieniche già introdotte nei precedenti decreti.
Restano aperte anche le attività produttive e professionali, con la regola di massimizzare lo smart working, le ferie e i congedi e di sospendere l’attività nei reparti non indispensabili. Ma dovranno essere garantite misure di sicurezza, dispositivi di protezione e limitazioni ai contatti tra gli addetti.
NEL DETTAGLIO, LE MISURE IN VIGORE FINO AL 25 MARZO 2020:
Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità (nella media e grande distribuzione e nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso solo a queste attività).
Nell’elenco dei settori di prima necessità rientrano:
– ipermercati
– supermercati
– discount e alimentari
– minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
– commercio al dettaglio di prodotti surgelati
– commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
– commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
– commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
– commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
– commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
– commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
– commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
– commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
– farmacie
– commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
– commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
– commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toeletta e per l’igiene personale
– commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
– commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
– commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
– commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
– commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
– commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
– commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
– commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.
Sono sospesi:
– i mercati, tranne per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari (salvo diversa disposizione da parte del Comune che preveda la sospensione anche dei generi alimentari)
– le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione di mense e catering continuativo, garantendo la distanza di un metro (resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio)
– parrucchieri, barbieri, estetisti, salvo quelle ricomprese nell’allegato 2.
Restano garantiti:
– i servizi bancari, finanziari assicurativi
– attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
– trasporto pubblico locale: possibili riduzioni e soppressioni su indicazione di Regioni e Mit, garantendo i servizi essenziali
Restano aperte anche le attività produttive, artigianali (salvo quanto sospeso) e professionali per le quali si raccomandano:
– massimo utilizzo dello smart working per attività che possano essere svolte a domicilio o in modalità a distanza
– incentivazione di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti
– sospensione di attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione
– assunzione protocolli di sicurezza anti-contagio e adozione di strumenti di protezione individuale nei casi di impossibilità del rispetto di un metro di distanza
– operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro anche utilizzando a tal fine ammortizzatori sociali
– (per le sole attività produttive) limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Per tutte le attività non sospese vale comunque la regola del massimo utilizzo dello smart working.
– Si ricorda il rispetto delle misure di igiene e sicurezza precedentemente indicate dalle autorità sanitarie.
– Si ricorda l’obbligo di autocertificazione relativa ai motivi degli spostamenti nel caso di controlli da parte delle forze dell’ordine.
– La Guardia di Finanza, oltre ad effettuare gli ordinari controlli sugli spostamenti all’interno dei territori, metterà in campo azioni specifiche volte a:
– intercettare fenomeni di immissione in commercio di dispositivi di protezione individuale e agenti biocidi contraffatti o non sicuri;
– individuare – in ragione dell’accentuata richiesta di taluni prodotti – violazioni della disciplina sulla pubblicità dei prezzi, la qualità delle merci e i casi di frode in commercio o rialzo fraudolento dei prezzi medesimi;
– garantire l’osservanza del divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e/o di aperture di esercizi commerciali.
– Tutte le attività che vendono o manipolano generi alimentari possono essere soggetti a controlli da parte dell’Asl territoriale.
NUOVO DECRETO
Si rimanda, per i dettagli delle misure complessive, al testo del Decreto 11/03/2020.
Dal momento che la situazione epidemiologica è in continua evoluzione, vi consigliamo di monitorare costantemente il sito del Ministero della Salute al seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp