CORONAVIRUS: NORMATIVA E MATERIALE UTILE – 09/03/20

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, considerata la situazione di emergenza contingente, ha emanato, il 9 marzo 2020, un nuovo decreto che estende le misure restrittive già previste per la Lombardia e le 14 province, a tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento – che produce effetti dalla data di oggi (10 marzo) fino al 3 aprile prossimo, prevede quindi l’applicazione in modo uniforme e su tutto il territorio nazionale delle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.  

In tutto il territorio nazionale è comunque consentito lo spostamento per motivi di lavoro. Ogni lavoratore deve portare con sé un documento che attesti lo svolgimento della prestazione (ad esempio busta paga oppure modulo di auto dichiarazione scaricabile CLICCANDO QUI, che potrà essere compilato anche all’atto del controllo).  

 

RINVIANDO ALLA LETTURA DEI DECRETI ALLEGATI, SI EVIDENZIANO DI SEGUITO ALCUNE DELLE MISURE DI INTERESSE PER TUTTE LE ATTIVITÀ:

– sull’intero territoriale nazionale è evitata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

– evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal proprio territorio, nonché all’interno dello stesso territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. È  consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

– ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 ° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

– sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, salvo eccezioni previste dal CONI, in luoghi pubblici o privati;

– si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

– la modalità di lavoro agile (c.d. smart working) potrà essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato per la durata dello stato di emergenza (sei mesi dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), assolvendo agli obblighi informativi in materia di salute e sicurezza;

– sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

– sono sospesi i servizi educativi e le attività didattiche e simili;

– è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

– sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Oltre il predetto orario di chiusura, l’attività può proseguire mediante le consegne a domicilio. 

– nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali (fatta eccezione per i reparti e le attività food). Nei giorni feriali, il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

nelle giornate festive e prefestive sono sospesi i mercati, fatta eccezione per i banchi alimentari. Dovrà comunque essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

– sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;

– nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati (fatta eccezione per i reparti e le attività food). Nei giorni feriali, il gestore deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

– sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

– evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

– evitare abbracci e strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;

– mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;

– in tutti i locali aperti al pubblico, supermercati, farmacie, si raccomanda di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

– pulire tutte le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

– rispettare tutte le misure di prevenzione e protezione dei rischi in conformità al nuovo testo unico per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi previsti dal nuovo Decreto in commento, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, ai sensi dell’art 650 c.p. 

  

NUOVA LOCANDINA
L’allegata locandina contenente le misure di prevenzione igienico sanitarie rese note dal Ministero della Salute deve essere diffusa a tutta la clientela dalle attività commerciali. 

NUOVA LOCANDINA

 

MANTIENI LE DISTANZE
Per favorire il rispetto della cosiddetta “distanza di sicurezza interpersonale di un metro”, resa obbligatoria in tutti gli ambiti, invitiamo l’esposizione della allega locandina. 

MANTIENI LE DISTANZE

 

INFORMATIVA AZIENDALE LAVORATORI
In allegato inviamo informativa aziendale che può essere diffusa a tutti i lavoratori quale utile strumento di prevenzione e protezione dal rischio di contagio, nonché per la gestione di eventuali casi sospetti. 

INFORMATIVA LAVORATORI

 

NUOVO DECRETO 

Si rimanda, per i dettagli delle misure complessive, al testo del Decreto 09/03/2020.

SCARICA DECRETO DEL 09/03/20 

SCARICA DECRETO DEL 08/03/20 

SCARICA DECRETO DEL 04/03/20

SCARICA DECRETO DEL 01/03/20

Dal momento che la situazione epidemiologica è in continua evoluzione, vi consigliamo di monitorare costantemente il sito del Ministero della Salute al seguente link:

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

 

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