Il DPCM 22 marzo 2020 prevede maggior rigore per lo svolgimento delle attività economiche commerciali e produttive, ma anche ulteriori cautele nella mobilità e gli spostamenti delle persone. Di seguito, una sintesi dei principali provvedimenti contenuti nel decreto governativo e integrati con il Decreto del Presidente della Regione Piemonte del 21 marzo 2020.
Le disposizioni hanno effetto fino al prossimo 3 aprile.
• ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO: restano aperti supermercati, alimentari, minimercati, esercizi specializzati oltre alle pompe di benzina, ferramenta, ottica, edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccai (nulla cambia rispetto al decreto DPCM dello scorso 11 marzo).
In Piemonte sono confermate le consegne a domicilio per tutti i settori merceologici purché nel rispetto dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie.
• COMMERCIO ALL’INGROSSO: possono operare solo le tipologie previste nell’allegato 1 al DPCM 22.03.2020 e identificate da specifici codici ATECO.
• PUBBLICI ESERCIZI: per gli esercizi di somministrazione e ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) resta consentita la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale.
È stata disposta la chiusura degli esercizi di somministrazione all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio dei distributori di carburanti, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, limitatamente alla vendita di prodotti da asporto da consumarsi fuori dai locali. Rimangono aperti, nel rispetto delle misure di sicurezza, gli esercizi di somministrazione in ospedali e aeroporti.
• MERCATI SETTIMANALI: in Piemonte, laddove non sospesi per decisione delle Amministrazioni locali, saranno consentiti esclusivamente per il settore alimentare ed esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti, mediante l’utilizzo di transenne e sempre alla presenza della polizia locale.
• STUDI PROFESSIONALI: il Decreto del Presidente della Regione Piemonte del 21 marzo ha disposto la chiusura degli studi professionali con esclusione dello svolgimento delle attività indifferibili o sottoposte a scadenza).
Si veda il dettaglio nell’Allegato Chiarimenti DPR 21.03 2020 (art. 19).
• SERVIZI ALLA PERSONA: sono sospesi i servizi diversi da quelli contenuti dell’Allegato 2 al DPCM 11.03.2020 e le attività artigianali di servizio fatta eccezione per i servizi di pubblica utilità o indifferibili e necessari al funzionamento delle unità produttive rimaste in attività.
• CANTIERI: in Piemonte ne dispone il fermo – previa concessione del termine per la messa in sicurezza – ad esclusione di quelli relativi a realizzazione e manutenzione strutture sanitarie e di protezione civile, manutenzione rete stradale, autostradale, ferroviaria e trasporto pubblico locale nonché realizzazione, manutenzione e funzionamento di altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.
• STRUTTURE RICETTIVE: in Piemonte è disposta la chiusura su tutto il territorio piemontese, salvo che per specifici casi connessi all’emergenza (ospitare medici, persone in quarantena, persone che devono prestare servizi connessi all’emergenza).
Si veda il dettaglio nell’Allegato Chiarimenti DPR 21 marzo 2020 (art. 21).
• SERVIZI BANCARI, ASSICURATIVI, FINANZIARI: devono essere garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, utilizzando modalità operative che favoriscano la prenotazione con appuntamenti in modo da evitare assembramenti.
• È garantita l’attività AGRICOLA, ZOOTECNICA E DI TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE comprese le filiere che ne garantiscono i servizi.
• ATTIVITÀ PRODUTTIVE: sono genericamente sospese, salvo quelle previste nell’Allegato 1 del DPCM 22.03.2020, che potrà esser eventualmente integrato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico.
• Per le attività produttive sospese, esse possono continuare ad operare solo in modalità “smart working o a distanza”.
• Possono continuare a svolgere l’attività le imprese funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse dall’allegato 1, previa comunicazione dettagliata al Prefetto, con indicazione specifica della produzione consentita alla quale l’attività risulta funzionale. (Il modulo necessario alla suddetta comunicazione può essere richiesto alla scrivente).
• Il Prefetto può inoltre permettere l’attività di impianti a ciclo continuo la cui interruzione sia dannosa per gli impianti o pericolosa.
• Tutte le attività non sospese sono comunque tenute ad operare rispettando le norme di igiene, sicurezza, distanza interpersonale, utilizzo dei sistemi di protezione (guanti, mascherine, ecc).
• Da ultimo, è fatto divieto a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune ove attualmente si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Non è più consentita diversamente, in quanto espressamente abrogato, la possibilità di rientro presso il proprio domicilio o residenza.
In base a quanto disposto dal DPCM 22.03.2020, è pertanto disponibile il nuovo modello di autodichiarazione che consigliamo di stampare e tenere a disposizione durante gli spostamenti.
Precisiamo che il presente testo è stato elaborato considerando i due testi normativi (del Governo e della Regione Piemonte) ed è aggiornato al 22 marzo 2020.
In caso di eventuali nuove disposizioni – o di diverse interpretazioni giuridiche – seguiranno i relativi approfondimenti.
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