A partire dal 9 settembre e fino all’8 novembre 2021 sarà possibile inviare le domande all’Agenzia delle Entrate per il riconoscimento del contributo a fondo perduto dedicato alle imprese e gli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi che hanno subìto un calo del fatturato a seguito della pandemia e che presentano più di 10mila abitanti, previsto dal decreto “Agosto” (Dl n. 104/2020).
Beneficiari del bonus, per un importo massimo di 150mila euro, i soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° luglio 2020.
Beneficiari del “Contributo santuari”
La legge di bilancio 2021, l’articolo 59 dello stesso Dl n. 104/2020 ha esteso il beneficio ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni dove si trovano santuari religiosi, con una popolazione superiore a 10mila abitanti e una presenza turistica di cittadini residenti in paesi esteri almeno tre volte superiore al numero dei residenti in base all’ultima rilevazione resa disponibile dalle amministrazioni pubbliche competenti.
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 realizzati nelle zone A di tali comuni è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 il contributo spetta anche in assenza di tale condizione.
I soggetti che hanno già percepito il contributo a favore degli esercenti attività di impresa nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, possono accedere al “contributo santuari” limitatamente ai comuni diversi da quelli indicati nella precedente istanza. Il beneficio non è cumulabile, in ogni caso, con quello previsto dal Fondo per la filiera della ristorazione.
La domanda può essere trasmessa direttamente dal richiedente o da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
L’ammontare del contributo sarà pari ad una percentuale del 5%, 10%, 15% (a seconda dei ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) da applicare alla differenza di fatturato fra giugno 2020 e giugno 2019. L’importo riconosciuto va da un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per gli altri soggetti a un massimo di 150mila euro.
Per maggiori informazioni:
Ufficio credito ACA
Elisa Montrucchio 0173/226549 elisa.montrucchio@acaweb.it

