CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO: PROSSIMA SCADENZA

Ora, anche i titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse già esistenti alla data del 1° gennaio 2014, per poter continuare ad esercitare la propria attività dovranno verificare che il proprio esercizio rispetti la distanza dai luoghi definiti “sensibili” dalla normativa (scuole, chiese, istituti di credito e sportelli bancomat, impianti sportivi, ospedali, ecc.). In caso contrario, l’attività dovrà essere sospesa a far data appunto dal 20 maggio 2019, pena la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 6.000 per ogni apparecchio da gioco, nonché la chiusura del medesimo mediante sigilli.

Per ulteriori informazioni
UFFICIO AMMINISTRATIVO
tel. 0173/226611
e-mail amministrazione@acaweb.it

 

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