LA DENUNCIA DI INFORTUNIO: CENNI NORMATIVA, TERMINI E SCADENZE

 

 La denuncia/comunicazione di infortunio è nei confronti dell’in caso di dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.

L’invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all’obbligo previsto a fini assicurativi dall’art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, che all’obbligo previsto a fini statistico/informativi dall’art. 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo 81/2008.

La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio (circolare Inail 54/2004). Si ricorda anche che la denuncia deve essere effettuata attraverso l’apposita procedura online (l’invio tramite PEC assume carattere di assoluta eccezionalità connesso in genere alla mancata utilizzabilità dei sistemi informatici).

Or bene, l’invio della denuncia di infortunio è un adempimento importante per l’azienda anche in ragione del fatto che la nel caso di ritardato invio è notevole (l’importo va da 1.290,00 a 7.747,00 euro) e i termini per far pervenire la denuncia online all’INAIL sono piuttosto ristretti: deve essere fatta con le modalità di cui all’art. 13 del medesimo Testo Unico da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico.

La denuncia va inviata anche qualora il datore di lavoro abbia fondati dubbi sulla accoglibilità dell’evento, ferma restando la possibilità di rappresentare tali dubbi all’INAIL all’interno della denuncia o con appositi allegati.

Il momento in cui partono i due giorni (dies a quo) non coincide con l’infortunio stesso e nemmeno con la percezione dell’evento da parte del datore di lavoro ma bisogna considerare la data della ricezione del certificato medico. In particolare, il giorno iniziale del termine previsto dalla norma dovrà essere considerato quello successivo alla data di ricezione del primo certificato medico. Tale interpretazione è contenuta nella Circolare INAIL n. 22/1998 in quanto la denuncia di infortunio non può essere correttamente effettuata prima di tale acquisizione perché l’obbligo di denuncia nasce solo se la guarigione è prognosticata oltre i tre giorni. Di conseguenza, ove l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto ed oltre, il termine per la denuncia decorre dalla data di ricezione dell’ulteriore certificazione medica che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia (circ. Inail 22/1998).

I problemi però non sono solo sul dies a quo ma anche sul dies ad quem. Infatti, spesso, i termini per effettuare la denuncia scadono di sabato oppure di domenica e in particolare ciò può portare a qualche problema.

Sempre la Circolare Inail n. 22/1998 precisa che, con riferimento alla scadenza nel giorno di domenica, “slitta al primo giorno successivo non festivo”. Il termine è dunque prorogato al lunedì se viene a scadere la domenica.

Nel caso di scadenza nella giornata di sabato, la problematica è stata più complicata. Dopo varie discussioni (lettera della Direzione centrale INAIL del 2014, Decreto Legge n. 70/2011, ecc.) è stato chiarito che la giornata di sabato va comunque considerata, ai fini dei termini per l’invio della denuncia di infortunio, come feriale e quindi, ove i due giorni scadano proprio di sabato, la denuncia deve essere necessariamente inviata in tale giorno.

Anche il lavoratore che si infortuna è soggetto ad una scadenza: è infatti obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Il DPR 1124/1965 recita testualmente: “Quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell’articolo successivo non è corrisposta l’indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.”. Si tratta di un obbligo rilevante che se il lavoratore trascura può arrecare pregiudizio economico per sé stesso.

Artigiani: nel caso dell’artigiano titolare, l’eventuale ritardo nella denuncia non viene sanzionato dall’articolo 53 T.U.; pertanto, qualora appunto la denuncia riguardi l’infortunio subìto dal titolare stesso, non gli viene comminata la sanzione per tardata denuncia di infortunio, ma egli subisce la perdita dell’indennità fino alla data della denuncia, secondo il disposto di cui all’articolo 52 del Testo Unico (cfr. articolo 203 T.U. comma 2). Tale regola vale solo per l’artigiano titolare e non vale per i coadiuvanti, per i quali deve viceversa procedere a denuncia il titolare e quindi, in caso di ritardo, sarà comminata l’ordinaria sanzione di cui all’articolo 53 T.U..

Preme ricordare, infine, che a decorrere dal 2017 tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione, hanno l’obbligo di comunicare all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi, ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis del DL n. 244/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 19 del 27 febbraio 2017). Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro.

 

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