CONDONI FISCALI (DL 119/2018 E L. 145/2018)

Si consiglia quindi di valutare caso per caso la convenienza ad aderire ad uno di essi.

* Definizione agevolata dei PVC – Processi Verbali di Constatazione (DL 119/2018, art. 1)
Il contribuente ha la possibilità di definire le contestazioni contenute nei PVC – Processi Verbali di Constatazione, consegnati entro il 24 ottobre 2018, pagando le maggiori imposte conseguenti, senza interessi e sanzioni, relativamente ai redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE ed IVA. Il pagamento, che dovrà avvenire su tutti i rilievi contenuti nel PVC, che dovranno essere accettati integralmente, dovrà avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019. Il contribuente dovrà presentare un’apposita dichiarazione integrativa entro il 31 maggio 2019 con le modalità di attuazione previste da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

* Definizione agevolata degli atti di accertamento (DL 119/2018, art. 2)
Il contribuente ha la possibilità di definire gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 e non impugnati o ancora impugnabili alla stessa data del 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del DL 119/2018. La definizione può essere attuata con il pagamento delle imposte senza interessi e sanzioni.

* Definizione agevolata carichi affidati all’agente della riscossione
(ROTTAMAZIONE TER – DL 119/2018, art. 3)
La norma permette di estinguere i debiti fiscali affidati agli agenti della riscossione con esclusione delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora e delle altre somme aggiuntive dovute. La definizione si applica alle cartelle iscritte a ruolo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 ed è vincolata al pagamento integrale delle imposte dovute, degli interessi legali e degli altri importi dovuti per l’attività di riscossione. I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, oppure nel numero massimo di diciotto rate consecutive in cinque anni.

* Stralcio dei debiti fino a mille euro dal 2000 al 2010 (DL 119/2018, art. 4)
Prevede che siano automaticamente annullati i debiti fino a mille euro per il periodo dal 2000 al 2010, senza necessità di presentare alcuna istanza all’Amministrazione Finanziaria. Lo stralcio riguarda la quota capitale, gli interessi per ritardata iscrizione e le sanzioni. La relazione illustrativa sottolinea che il limite di mille euro è riferito all’importo nominale del singolo ruolo. Le somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, si considerano acquisite. Al contrario, quelle versate dopo l’entrata in vigore sono imputate ad altri debiti oppure sono rimborsate.

* Definizione agevolata delle controversie tributarie (DL 119/2018, art. 6)
Il contribuente può definire, in via agevolata, le controversie tributarie pendenti al 24 ottobre 2018 di cui è parte l’Agenzia delle Entrate in ogni stato e grado di giudizio mediante il pagamento parziale del valore della controversia. In caso di ricorso pendente in primo grado, è possibile la definizione con il pagamento del 90% del valore della controversia. In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, vengono previste diverse percentuali di pagamento sul valore della controversia in base al grado di giudizio: 40% in caso di pronuncia di primo grado, 15% nel secondo grado, 5% in Cassazione. In caso di soccombenza parziale, sono previste le percentuali sopra indicate per la parte di atto annullata.

* Irregolarità formali (DL 119/2018, art. 9)
Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP commesse fino al 24 ottobre 2018 possono essere regolarizzate con il pagamento di euro 200 per ciascun periodo d’imposta a cui si riferiscono le violazioni. Il versamento è eseguito in due rate di pari importi: entro il 31 maggio 2019 ed il 2 marzo 2020. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. La procedura non può essere esperita per l’emersione di attività finanziarie o patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. In deroga allo Statuto del contribuente (L. 212/2000) viene prorogato di due anni il termine di decadenza di cinque anni limitatamente alle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015. Le modalità di attuazione saranno stabilite con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

* Condono per persone fisiche in difficoltà economiche (L. 145/2018, art. 1, co. 184-198)
È prevista una sanatoria per i debiti delle persone fisiche dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 che derivano dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali. I debiti possono essere estinti da soggetti che si trovano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, ovvero con un ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 20 mila.
I debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora versando somme pari:
• al 16% del debito quando l’ISEE non risulta superiore a € 8.500;
• al 20% del debito quando l’ISEE risulta superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500;
• al 35% del debito quando l’ISEE risulta superiore a € 12.500. Il debitore che voglia beneficiare della riduzione deve presentare apposita dichiarazione entro il 30 aprile, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. In tale dichiarazione il debitore attesta di essere in possesso dei requisiti richiesti e indica i debiti che intende definire e il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in rate pari a:
• il 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
• il 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
• il 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
• il 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
• il 15% con scadenza il 31 luglio 2021. In caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

 

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